< Della compilazione d'un codice
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Introduzione Sezione II

SEZIONE I.




DELLE QUALITÀ DESIDERABILI IN UN CODICE


Le qualità che unite insieme renderebbero perfetto un codice sono fra sè connesse talmente, che è difficile separarle anche astrattamente. Per spiegar la prima fa d’uopo quasi necessariamente toccar le altre, e quindi conviene incominciare da presentarle insieme riunite.

Io non mi trattenrò qui sul principio che tutto deve dirigere il codice, il principio dell’utilità generale, o in altri termini, il massimo bene del massimo numero. La scienza non poteva additare al legislatore più elevato sentiero.

Ho detto il massimo bene del massimo numero, è impossibile andar più oltre; è impossibile massimizzare il bene egualmente per tutti; non v’è mezzo d’assicurare a ciascuno nè gli stessi diritti nè gli stessi godimenti; vi sono obbligazioni necessarie che aggravan gli uni più degli altri; ed in fine l’obbedienza alle leggi non s’ottiene che per mezzo di sanzioni penali che sono, se così posso esprimermi, come il dispendio che fa la società per procurarsi la sicurezza generale.

La prima condizione del codice sarà dunque di far tutto dipendere dall’interesse universale; e se questa condizione è stata bene adempita nel codice politico, cioè nel codice costituente i poteri, sarà facile seguirla in tutte le altre branche della legislazione.

La seconda condizione del codice la quale non fo qui che accennare per ritornarvi in breve, è la integrità sua, cioè deve esser completo, o in altri termini abbracciare tutte le obbligazioni legali a cui il cittadino deve andar soggetto.

La terza condizione sta racchiusa nel nome imperfettissimo di metodo, col che intendo non solo la precisione e la chiarezza dello stile, ma ancora una disposizione tale per cui tutti gl’interessati possano acquistare una facil cognizione della legge. Se l’espressione fosse ricevuta, avrei indicato ciò che abbraccia questo vasto capo col nome di conoscibilità, vale a dire che la legge deve per se stessa avere una grande attitudine ad esser conosciuta. Non può immaginarsi quanti fra i differenti meriti sieno in questo compresi.

La quarta condizione necessaria in un codice non ha termine proprio che l’esprima, conviene far uso di perifrasi; ogni legge deve essere accompagnata da un commentario ragionato, cioè da una spiegazione che ne faccia conoscere il motivo e che mostri il suo rapporto con l’utilità generale. Questo commentario giustifica la legge. Giustificabilità della legge sarebbe dunque il termine atto a designare questa qualità caratteristica delle buone leggi, poichè non v’ha buona legge di cui non possano assegnarsi buone ragioni.

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