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Motu proprio di Papa Leone XII: L'olio oggetto
1. L’olio, oggetto di prima necessità specialmente nei paesi cattolici, tenuti per le leggi di Santa Chiesa all’osservanza della quadragesima, delle quattro tempora e delle vigilie, ha richiamato sempre le cure dei Sommi Pontefici Nostri Predecessori, i quali in diversi tempi emanarono saggi regolamenti onde procurarne l’abbondanza nella Capitale e nello Stato, al fine di eliminare il monopolio, le frodi e le adulterazioni. La malizia degli uomini, però, ha saputo o paralizzare o travolgere le antiche istituzioni, in modo che o non producono più, o mal producono gli effetti che quei sommi legislatori si erano proposti. Mentre ogni Nostro pensiero è rivolto a favorire e ad incoraggiare l’agricoltura, prima e sicura sorgente di opulenza per i popoli, che la provvidenza divina ha collocato nel fertile suolo del Nostro Stato, Ci siamo in pari tempo proposti di allontanare quegli abusi che inceppano le contrattazioni, favoriscono il monopolio, e sottopongono gl’industri agricoltori ed i popoli consumatori a discapiti e danni infiniti. Non senza vero rammarico abbiamo udito che pochi uomini, sudditi nella maggior parte di altro governo, si siano privativamente arrogati la qualifica di misuratori e di sensali di olio nella Capitale senza alcuna autorizzazione del Governo, e che impunemente fanno monopolio delle contrattazioni, abusano delle misure, adulterano talora il genere con acque di vegetabili e con grassi, e con vessazioni continue hanno indispettito gli animi di vari benemeriti proprietari riproduttori, nonché dei laboriosi conduttori di quel necessario prodotto. Ad evitare per quanto è possibile tanti disordini, in virtù della presente Nostra cedola di motu proprio, con la scienza e la pienezza della Nostra sovrana autorità ordiniamo ciò che segue.
I
2. Essendosi con l’esperienza conosciuto che il metodo della misurazione nelle compere e nelle vendite dell’olio facilita gli artifici delle frodi, ordiniamo e comandiamo che esso sia totalmente abolito nelle contrattazioni all’ingrosso, e venga sostituito con il metodo del peso, nella cui manovra è più difficile eseguire degli inganni. A diligenza di monsignor presidente della grascia [delle vettovaglie] sarà fatto l’esatto ragguaglio dei pesi con le attuali misure, e sarà tosto pubblicato.
II
3. Tutte le misure superiori al boccale sono abolite. Monsignor presidente della grascia le farà ritirare dagli attuali misuratori e sensali col mezzo del controllo di cui in appresso, dovendo questi pagarne del proprio il prezzo ai proprietari. Dopo tale operazione, le misure che esistessero occultate presso misuratori, sensali o rivenditori si riterranno come fraudolenti.
III
4. Le stadere che si useranno per il peso dell’olio contrattato all’ingrosso saranno munite di doppio bollo: di quello cioè dell’ufficio camerale dei pesi e misure, e dell’altro della Deputazione della grascia, ferma la sua rinnovazione di tale bollo di sei in sei mesi, come si pratica.
IV
5. Il peso dell’olio, nelle contrattazioni all’ingrosso che si eseguiranno nella Capitale, sarà disimpegnato con esattezza scrupolosa ogni volta che le parti contraenti lo richiedano sotto la sorveglianza di un controllore nominato dal Governo.
V
6. Il controllore dovrà tenere a proprie spese un ufficio, e dei locali adattati in luogo centrale della Capitale: dovrà stipendiare dei pesatori e degli uomini di fatica, che agiscano sotto la sua responsabilità, da scegliersi da lui in preferenza fra gli attuali misuratori; avere del proprio stadere ed altri utensili necessari; essere fornito di un quantitativo discreto di recipienti e di mezzi di trasporto; essere in grado di dare la cosiddetta stufa agli oli in tempo di gelo, e fornire il comodo di deposito, qualora i venditori concorrenti non possano con celerità effettuarne l’alienazione. VI 7. Con le mercedi che in compenso della sua opera gli verranno accordate dai contraenti cui sarà richiesto, dovrà sostenere le spese tutte per gli oggetti nominati nel precedente articolo, senza che possa mai pretendere alcun indennizzo dal Governo.
VII
8. Dovrà inoltre tenere nel suo ufficio due registri in buona forma, e da lui firmati in ogni pagina; nel primo di essi dovranno giornalmente annotarsi tutti i pesi di olio tanto delle primitive contrattazioni, quanto delle rivendite secondarie, nonché la condizione ed i nomi dei contraenti. Nel secondo dovranno essere registrati tutti i contratti di olio, che con la mediazione dei pubblici sensali patentati avessero avuto effetto, dovendo essere tenuti i suddetti sensali, sotto pena della perdita della carica, di esibire nel corso delle ore ventiquattro successive ad una contrattazione di olio nel suddetto ufficio, il loro libretto vidimato, ove hanno l’obbligo di tenere registrati i contratti, onde essere trascritti tutti quelli di olio nel registro del controllore suddetto. Tali registri sia dei pesi, sia dei contratti, faranno fede legale in qualunque giudizio, e saranno sempre ostensibili a tutti, affinché ciascuno possa conoscere quale sia l’andamento dei negoziati sul riferito genere. La Deputazione della grascia a sua volontà farà visitare i suddetti registri, onde verificarne l’esattezza.
VIII
9. Siccome Ci è stato rappresentato che nel Nostro buon suddito Antonio Mazio concorrono tutte le prerogative, e che possiede inoltre ogni requisito di probità per sostenere tale delicato e geloso incarico, perciò lo nominiamo controllore.
IX
10. Essendo Nostra intenzione che le presenti disposizioni allontanino gli abusi, le frodi, le estorsioni, tutelando i proprietari, i negozianti, i consumatori senza inceppare affatto la libertà di commercio, così vogliamo che i contraenti siano liberi di eseguire anche direttamente fra di loro i contratti, ma nessun sensale che non sia patentato, nessun terzo, oltre il controllore medesimo possa intervenirvi in qualità di mediatore, né di pesatore; coloro che lo facessero debbono essere puniti come frodatori e monopolisti.
X
11. Monsignor presidente della grascia compilerà gli opportuni regolamenti, onde abbia onninamente il suo pieno e sollecito effetto quanto è prescritto.
12. Volendo ed ordinando che la presente schedola di motu proprio in virtù della Nostra semplice sottoscrizione abbia la sua piena esecuzione ed effetto, né gli si possa mai opporre di surrezione ed orrezione, né di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, ancorché non fossero state osservate tutte quelle formalità che avessero a riempirsi, e nonostante le leggi, usi, consuetudini e privilegi della grascia, ed ogni altra cosa che potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il loro tenore qui per espresso con la pienezza della Nostra potestà all’effetto predetto soltanto specialmente ed espressamente deroghiamo.
Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano, il 21 giugno 1826.