< L'uomo delinquente < Parte decima
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Capitolo III. Mezzi preventivi del delitto politico.
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1. Rispetto alle razze allogene. Tribunato. — 2. Diminuita immunità parlamentare. Avvocatura dei deboli, ecc.

Molte delle misure economiche preventive degli eccessi della ricchezza e della povertà sono anche indicate a prevenire il delitto politico, che esprime ed addita il malessere delle masse. Ci sono però ancora cause più speciali di malcontento contro cui converrebbe agire.

1. Disaffinità di razza. — « Se », osserva il Lannessan, « si sapesse badar all’esperienza storica che mostra come, allorché il popolo dominante è inferiore in potenza e cultura, il dominato finisce per liberarsene completamente, la buona politica consisterebbe nell’abbandono spontaneo; ma la vanità, gli interessi immediati rare volte ci lasciano prendere questa soluzione. Più facile è quel distacco relativo di cui diede esempio l’Austria-Ungheria e l’Inghilterra colle sue colonie ». Questa politica del distacco e dall’autonomia conviene talora anche nella stessa nazione, quando per le condizioni di razza, come da noi, vi sia una troppo grande disuguaglianza tra una regione e l’altra. Oltre a ciò, dove sia possibile, converrebbe la creazione di tribunali misti, composti di rappresentanti delle razze che sono restie all’assimilazione. Nelle razze con disaffinità poco assimilabili come nelle caste indiane, l’unica politica conciliativa sta nell’osservare scrupolosamente lo status quo perfino nei massimi dettagli, del che ci furono e sono maestri i Romani e gli Inglesi.
Lotta per la supremazia politica. — Per impedire che una classe nel maneggio esclusivo del potere pubblico esorbiti a danno delle altre, devesi dare al popolo tale rappresentanza che raffiguri secondo la molteplicità dei suoi elementi costitutivi storici, l’unità dei suoi elementi costitutivi nazionali. Perciò il Tribunato in Roma prolungò per tanti secoli la vita della repubblica e prevenne le reazioni popolari. Associazioni. — Conviene con mano di ferro torre di mezzo tutte le associazioni, dalle infantili alle politiche, quando appaia abbiano, mostrato tendenza a porgere fermento ai delitti, in specie ai reati di sangue.

2. Parlamentarismo. — Esso, giustamente detto la più grande delle superstizioni moderne, da noi ed in Francia porta al buon metodo di governo ostacoli sempre maggiori, perché non essendo il prodotto del carattere del popolo, è falsato dalle passioni degli elettori e degli eletti, e mentre fa loro perdere di vista gli alti ideali dello Stato, li spinge a far molte leggi di importanza affatto secondaria e a coprire delle responsabilità, persino dinanzi al delitto di pochi eletti, che diventano perciò criminali per occasione se non lo sono per nascita. In linea politica una diminuzi6ne dell’immunità parlamentare e dell’esagerata potenza concessa ai deputati sarebbe molto maggiore salvaguardia contro i colpi anarchici che le grate e le guardie di cui cominciano a circondarsi.
Suffragio universale. — Il suffragio universale pare, secondo la corrente dei tempi, destinato a quel livellamento delle classi che sempre ci sfugge; ma abusato da mani incolte e corrotte potrebbe ritorcersi contro la libertà stessa. Favoriamo dunque tutto quanto possa aumentare la felicità del popolo minuto, ma quanto alla sua potenza, solo in quanto possa giovare a strappare alle classi più elevate le concessioni necessarie al suo benessere. Ammesso quindi il suffragio universale come uno di quei torrenti che non si possono più deviare, si corregga col voto proporzionale degli uomini di valore superiore che possono vedere più chiaro degli altri.
Magistratura. — La magistratura dovrebbe essere svincolata da quell’asservimento al potere legislativo che da noi ne paralizza le forze e che ha fatto dire ad un illustre magistrato che essa non fa che rendere servigi ai potenti.
Avvocatura dei deboli. Tribunato. — Questa potrebbe e dovrebbe prevenire i delitti politici che tengon dietro a grandi ingiustizie. A neutralizzare la nefasta influenza dei deputati gioverebbe costituire o meglio restituire una specie di magistratura intermedia, una sorta di Tribunato indipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia, i cui membri venissero nominati dai Consigli comunali o provinciali o da elettori di secondo grado e a cui potessero ricorrere coloro che credessero lesi i loro interessi da illecite pressioni parlamentari.
Mutabilità delle leggi. — Se vi è possibilità che una forma politica perduri, essa sta nella flessibilità delle sue leggi in modo che esse possano essere adattate ai tempi nuovi. Ma però ogni mutazione deve essere lieve e mai bruscamente introdotta. Diritto di iniziativa. Referendum. — Gioverebbe anche il diritto di iniziativa esteso a qualunque cittadino, appoggiato da un certo numero di elettori, come esiste in Svizzera. A sua volta il referendum o appello al popolo, pure vigente in Svizzera, può mostrare se e fino a quando esista la necessaria comunanza di idee fra la nazione e i suoi rappresentanti.

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