< L'uomo delinquente < Parte ottava
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Capitolo I. Pseudo criminali
Parte settima - VII Parte ottava - II

1. Reati colposi, giuridici. - 2. Delitti da condizioni anomale e reati collettivi.

Che il delinquente d’occasione esista e su grande scala, era opinione concorde dei più insigni sociologi e giuristi; si può dire anzi che delinquenti d’occasione erano ritenuti una volta tutti i delinquenti, e che su questa opinione sono stabiliti i Codici vigenti. Ad essi alludono infiniti proverbi i quali ii tutte le forme e i dialetti sostengono che «chi traffica raffica », che «la necessità fa l’uomo ladro », che «il bisogno fa a pugni colla legge » e così via. Si tratta in questi casi di individui in cui l’impulso a delinquere è scarso in confronto agli altri; con caratteri anormali scarsi, di individui che non sono normali, ma di una varietà attenuata del reo-nato. Il reo d’occasione non offre un tipo omogeneo, come potrebbe offrirlo il reo-nato o il reo per passione, ma è costituito da molti gruppi disparati e soprattutto dai pseudo criminali, indi dai criminaloidi propriamente detti. Pseudo criminali sarebbero individui che hanno portato in qualche occasione offesa alle leggi, ma non per prava malvagità, e neanche per un’occasione che ve li ha tratti, ma semplicemente per caso. Si possono dividere in due serie.

1. Autori di reati colposi: arma che scatta, incendio e omicidio involontario, i quali non sono rei nè agli occhi della società né dell’antropologia, e che. se sono puniti dalla legge lo sono semplicemente per risarcire i danni causati. Naturalmente gli autori di questi reati non hanno alcun carattere fisico che li distingua dal normale, salvo un maggior grado di imprudenza, di sbadataggine, di imprevidenza. Autori di reati che non portano alcun danno sociale: e che quindi non sono considerati tali dal pubblico, ma che sono considerati tali dalla legge, per una opinione o pregiudizio dominante; tali sarebbero i rei di bestemmia, di aborto, di stampa, di ateismo, di piccoli contrabbandi, di ubriachezza, i contravventori a leggi locali, ecc. Inutile portar degli esempi; basta citare a questo proposito il detto di quel giudice americano che si diceva capace di giudicare e condannare a 100 anni di prigione e a più di 100 dollari di multa il più onesto cittadino, come contravventore a una quantità di piccole leggi locali, quali lo sputare, il bere, il cambiarsi la biancheria vicino alla finestra, il bestemmiare, il dar spettacoli la domenica o il lavorare in condizioni o in giorni non permessi, ecc. Naturalmente anche questi rei non si distinguono in nulla dai normali; però i delinquenti e i criminaloidi incorrono in queste mancanze assai più sovente degli uomini normali i quali pel senso di inibizione che li caratterizza cercano di. evitare di compiere qualunque azione che sia proibita dalle leggi. La difficoltà di giudicare questi reati sta nel discriminare la ragione che trasse gli autori a commetterli; discriminare cioè se si tratta di onesti che compiono questo reato per caso, o di delinquenti che li commettono insieme ad altri delitti. La diagnosi differenziale deve basarsi sopratutto sulla vita passata. Possiamo infine collocare in questo gruppo degli autori dei reati anche più gravi ma che non son considerati tali nel paese o all’epoca a cui appartiene l’uomo che li commette. Tali sono i furti di legna nei paesi rurali, la caccia nei parchi riservati, la frode leggera dei commercianti, la dissimulazione dei professionisti, certe complicità nella camorra e nella mafia nei paesi ove queste dominano, rendendo pericoloso all’onesto ed al debole il sottrarvisi.

2. Si possono considerare pseudo criminali gli omicidi ed i furti dei nemici durante le rivoluzioni, le sommosse, le guerre o le conquiste di nuove terre o di nuove miniere. Rochefort notava in Australia e Whitman in California che vi fu un enorme aumento dei delitti durante la febbre dell’oro nel 1851. I buoni terreni si contendevano a mano armata, fra individui incapaci prima di quella febbre di ferire chicchessia, ed alle risse mortali seguivano le orge più sfrenate. Nella guerra europea cinese si videro militari commettere furti che in nessun’altra circostanza avrebbero commessi. I delitti dei Borgia ai tempi di Machiavelli si potevano considerare come espedienti politici e fino a un certo punto da noi il brigantaggio. Il Ferrero ha nel « Simbolismo » messo in evidenza con molta acutezza ed originalità le differenze tra la morale individuale e la morale politica, là quale legittima atti che la prima riprova. Si riallacciano ancora alla pseudocriminalità i reati collettivi, cioè quelli commessi dalle folle in cui gli istinti sanguinari, latenti, dell’umanità primitiva vengono a galla, eccitati dall’imitazione, dall’eloquenza altrui, dalla passione, dalla presenza di criminali che vi fan fermento, sicché uomini onesti e tranquilli vi diventano feroci. A questi delitti collettivi si possono riavvicinare quelli commessi da assemblee o dai loro singoli membri (come avvenne negli scandali parlamentari d’Italia e di Francia) in causa della loro più estesa responsabilità e anche delitti commessi nelle singole classi e caste professionali e religiose, o nelle sette nelle quali può parere un dovere quello che per altri è reato. Gli studenti di Università, per es., un secolo fa, si credevano permesse azioni che erano veri delitti furti d’insegne, bastonate ai birri, tradimenti alle fanciulle, falso nel giuoco, etc.; pei militari il duello è un dovere.

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