< La regola di san Benedetto
Questo testo è stato riletto e controllato.
Di coloro che fallano in altre cose. CAP. 46.°
Capitolo 45 Capitolo 47

Di coloro che fallano in altre cose.

CAP. 46.°


Se alcuno occupato in qualsivoglia lavoro, nella cucina, nella celleraria, nella dispensa, nel forno, nell’orto, in qualunque mestiere o in qualsiasi luogo, commette fallo, o rompe qualcosa, o la perde, o cade in alcuno anche lievissimo mancamento; s’egli subito non va a soddisfare, svelando il suo fallo, innanzi all’Abbate, o alla Comunità; conosciuto che sia ciò per altro modo, venga sottoposto a maggiore ammenda. Che se il peccato dell’anima è secreto, lo manifesti solo all’Abbate o ai padri spirituali; i quali sappiano curare le proprie ed altrui ferite, senza scoprirle e publicare.

Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.