< La regola di san Benedetto
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Dell’Oratorio del monastero. CAP. 52.°
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Dell’Oratorio del monastero.
CAP. 52.°
L’Oratorio tal sia, quale è
nominato; né quivi si faccia o pensi mai
altra cosa veruna. Compiuto l’Officio
divino, tutti con sommo silenzio
escano: e si usi rispetto alla casa di Dio,
affinchè se un fratello vuole per
avventura particolarmente fare orazione
da sé, non sia impedito dall’altrui
importunità. Ma se altri vuole per sé
secretamente pregare, entri con
semplicità di cuore, e preghi non a voce
alta, ma con interna devozione e
compunzione. Epperò a chi non è per far
questo, non gli si conceda di
trattenersi nell’Oratorio compiuto l’officio
divino, come si è detto; affinchè gli
altri non vengano disturbati.
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