< La regola di san Benedetto
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Se debba il monaco ricevere lettere o altro. CAP. 54.°
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Se debba il monaco ricevere lettere o altro.
CAP. 54.°
In verun modo sia lecito ai monaci
ricevere o dare, senza il comando del
loro Abbate, lettere, ricordi o
qualsivoglia donativo né dai proprii parenti,
né da chicchesia, né darseli tra loro.
Che se anche venisse loro diretta
alcuna cosa dai proprii genitori, non
ardiscano di prenderla, senza averla
prima mostrata all’Abbate. Che se
questi comanderà che si accetti, resta
tuttavia in suo potere di ordinare a
chi si debba consegnare: e il fratello
cui la cosa era diretta, non se ne
rattristi, per non dare occasione al
demonio. Chi poi altrimenti presumesse
di fare, sia sottoposto alla pena
regolare.
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