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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Dei Sacerdoti del Monastero.
CAP. 62.°
Se qualche Abbate bramerà di fare
ordinare un prete o un diacono, scelga
tra i suoi chi sia degno di esercitare
il Sacerdozio. Colui poi che sarà
ordinato si guardi dall’arroganza e dalla
superbia, né ardisca ingerirsi in nulla,
se non in quello che gli è comandato
dall’Abbate; e sappia, ch’egli deve
essere molto più soggetto alla
disciplina regolare. Nè per causa del
sacerdozio si dimentichi dell’obbedienza
alla Regola e della disciplinatezza; ma
ogni dì più profitti nella via del
Signore. Egli poi tenga sempre il posto che
ebbe nel tempo del suo ingresso in
monastero, salvo quando ministra all’altare;
o che per elezione della
Comunità e volere dell’Abbate si voglia
promuoverlo in considerazione del
merito della buona vita. Esso però
sappia, che deve eseguire la Regola prescritta dai Decani o dai Prepositi.
Che se diversamente avrà osato di
fare, non sia trattato come sacerdote,
ma come ribelle; e se spesso ammonito
non si sarà corretto, anche il Vescovo
sia chiamato perchè vegga il tutto.
E se neanche con questo mezzo si sarà
emendato, venute in chiaro le di lui
colpe, sia cacciato dal Monastero; se
però sia tale la sua pertinacia che non
voglia assoggettarsi ed obbedire alla
Regola.