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180 G. Ricci

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Archivio della R. Società Romana di Storia Patria - Vol. XVI.djvu{{padleft:184|3|0]]Si deve stare al loro giudicato (cap. ’41). Il chierico o la persona ecclesiastica, che vuol litigare nella curia dell’Arte, deve dare una cauzione per il caso che soccomba (cap. 27). Speciali ordinamenti regolavano la procedura penale diversa secondo che le cause superassero o no i cento soldi (cap. 25, 24), come pure diverso era il modo di procedere nelle citazioni dei forenses che abitavano nel distretto della città (cap. 30) o fuori di questo (cap. 31), conforme ad analoghe disposizioni degli statuti della città.


G. Ricci.            






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