< Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.
84 dei delitti

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu{{padleft:170|3|0]]

§ XXVI.


Delitti di lesa maestà.


I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l’ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a delitti di differente natura; e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpretazione, che è per l’ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall’eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.


§ XXVII.


Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.


Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.