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SEZIONE II.



DELLA INTEGRITÀ DEL CODICE


Non fo parola su tal argomento che per rinviare ai trattati di legislazione, veduta generale d’un codice completo, la sola opera ove, come in un planisferio, tutte le parti della legge appariscano insieme riunite, ove si scorgano facilmente tutti i punti di separazione, di ravvicinamento, le coincidenze, la proporzionale estensione e i limiti loro. Presenta essa il piano del codice penale con la suddivisione dei delitti privati e pubblici; — il piano del codice civile e la sua divisione in titoli generali e particolari; — l’analisi dei poteri politici (primo tentativo di tal genere ). — Le altre branche della legge marittima, militare, ecclesiastica, finanziera sono disposte secondo il loro rapporto col codice penale, civile, col diritto politico e con l’internazionale.

Vengon quindi e completano il sistema le leggi relative alla procedura ed all’organizzazione giudiciaria, le quali non fanno che determinare il modo d’eseguire le leggi positive. L’insieme di tutte queste leggi compilate col medesimo fine, in rapporto le une con le altre, che abbraccia tutti i diritti e tutte le obbligazioni dei cittadini, costituisce un codice universale, da Bentham chiamato un pannomion, denominazione priva di corrispondente voce italiana.

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