< Pagina:Il dottor Antonio.djvu
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.

Væ victis. 315

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Il dottor Antonio.djvu{{padleft:319|3|0]] risponde con calore. Navarro ripete le minacce di farlo punire per quella temerità. Gli accusati allora si levano in piedi unanimi, e l’emozione generale è al colmo.

Ristabilita la quiete, Poerio s’alza, e dice la pubblica discussione essere il crogiuolo in cui la verità si purga; per il qual mezzo tutti i fatti raccolti nel processo preparatorio, incompleti, alterati, o esagerati, sono restituiti nella loro integrità, e per il qual mezzo tutti gli elementi spurii vengono eliminati. È pertanto logicamente indispensabile che ogni testimonio chiamato in pubblico Tribunale, racconti e ordini di per sè i fatti che sono a sua cognizione, e quando la sua dichiarazione orale non concordi pienamente colla deposizione scritta, è di assoluta necessità che le ritrattazioni, le variazioni, le reticenze e le esitanze del testimonio — in una parola, tutte le circostanze capaci di fornire un criterio della sua sincerità, siano minutamente registrate. Ove i testimoni, siano prodotti soltanto per dare un’asciutta conferma della loro dichiarazione scritta, allora il fine e lo scopo della legge è perduto; nè altro sarebbe la discussione pubblica che una scipita ripetizione dei precedenti esami privati.

Il difensore di Cocozza cita gli articoli 248, 249 e 251 del Codice di Procedura Penale, e presenta la conclusione: che un testimonio chiamato in pubblica seduta abbia a fare la sua deposizione verbale senza assistenza della deposizione scritta, e che ogni aggiunta, ritrattazione, o modificazione delle parole primitive, debba essere registrata nel processo verbale; e che dopo ciò soltanto, il Presidente possa riportarsi — se lo crede opportuno — alla dichiarazione scritta. Il Procurator Fiscale si oppone a queste domande, come insussistenti. La Gran Corte Criminale si ritira, e ritorna dopo un’ora colla decisione che tutte le giunte, ritrattazioni e modificazioni dei testimoni debbano essere esattamente scritte; ma dichiara pure che solo il Presidente è il miglior giudice dell’opportuna applicazione della regola. La Corte pertanto rigetta la domanda. Si riprende quindi l’esame del testimonio Bocchino; gli vien riletta la sua dichiarazione scritta, ed egli la ripete e conferma parola per parola.

Malacarne — anch’esso granatier della Guardia — altro testimone del processo, depone contro due degli accusati, Cocozza e Brancaccio. Cocozza, levandosi in piedi, protesta di non aver mai veduto quell’uomo in sua vita, e domanda che il testimone guardi a lui, e dica se riconosca lui, Cocozza. Il presidente Navarro fa segno al testimonio di volgersi intorno, e gli domanda se sia quel prigioniero in piedi il Cocozza. Il testimonio si rivolge, e indicando Co-

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.