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di s. benedetto 97

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:104|3|0]]casa, ancora che ne fossero con grande istanza pregati da qualsiasi persona; se non forse loro lo avesse comandato l’Abbate. Che se facciano altrimenti, siano scommunicati.


Dell’Oratorio del monastero.

CAP. 52.°

L’Oratorio tal sia, quale è nominato; né quivi si faccia o pensi mai altra cosa veruna. Compiuto l’Officio divino, tutti con sommo silenzio escano: e si usi rispetto alla casa di Dio, affinchè se un fratello vuole per avventura particolarmente fare orazione da sé, non sia impedito dall’altrui importunità. Ma se altri vuole per sé secretamente pregare, entri con semplicità di cuore, e preghi non a voce alta, ma con interna devozione e compunzione. Epperò a chi non è per far questo, non gli si conceda di trattenersi nell’Oratorio compiuto l’officio divino, come si è detto; affinchè gli altri non vengano disturbati.

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