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di s. benedetto 101

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:108|3|0]]veruna guisa cogli Ospiti. Ma se s’imbattesse con loro o li vedesse, salutatili umilmente, come dicemmo, e chiesta loro la benedizione, passi oltre, dicendo che a lui non è lecito parlare coll’Ospite.

Se debba il monaco ricevere lettere o altro.

CAP. 54.°

In verun modo sia lecito ai monaci ricevere o dare, senza il comando del loro Abbate, lettere, ricordi o qualsivoglia donativo né dai proprii parenti, né da chicchesia, né darseli tra loro. Che se anche venisse loro diretta alcuna cosa dai proprii genitori, non ardiscano di prenderla, senza averla prima mostrata all’Abbate. Che se questi comanderà che si accetti, resta tuttavia in suo potere di ordinare a chi si debba consegnare: e il fratello cui la cosa era diretta, non se ne rat-

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