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102 | la regola |
[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:109|3|0]]tristi, per non dare occasione al demonio. Chi poi altrimenti presumesse di fare, sia sottoposto alla pena regolare.
Delle vesti e delle calzature dei fratelli.
CAP. 55.°
Le vesti siano date ai fratelli secondo la condizione dei luoghi dove abitano del clima; poiché nei paesi freddi ce n’è più di bisogno, e nei caldi meno. L’Abbate dunque abbia ciò alla mente. Quanto a noi, giudichiamo che nei climi temperati bastino a ogni monaco la cocolla, che in inverno sia pelosa ed in estate liscia o vecchia, la tonaca, e lo scapolare per il lavoro: ai piedi, scarpe e calze. Circa il colore o grossezza di tutte queste cose i monaci non si prendano pensiero, ma sian quali si trovano nel paese di loro dimora, o che costi meno. L’Abbate però provveda circa la misura, affin-