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110 la regola

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Dei figli dei nobili o dei poveri che sono offerti.

CAP. 59.°

Se per avventura alcuno de’ Nobili offre un suo figlio a Dio nel monastero; se esso fanciullo è minorenne, i suoi genitori facciano la petizione detta di sopra, e involgano nella tovaglia dell’altare insieme con l’oblazione la petizione e la mano del fanciullo: e così l’offrano. Quanto alle sostanze, o promettono nell’atto della petizione stessa, con giuramento, di non dargli giammai nulla né essi medesimi né per mezzo di altra persona o in alcun modo, e neanche porgergli destro di averne. Ma, non volendo ciò fare, e piacendo loro offrire in elemosina al monastero qualche cosa come per mercede, facciano donazione al monastero di quello che loro aggrada, riservandosene, se così vogliono, l’usufrutto. E ogni cosa

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