< Pagina:La regola di San Benedetto.djvu
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.

di s. benedetto 113

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:120|3|0]]

Dei monaci pellegrini come si debbono ricevere.

CAP. 61.°

Se sopravvenga qualche monaco pellegrino da lontano paese, e voglia abitare come ospite in monastero, adattandosi alle consuetudini del luogo, e non turbando la comunità con le sue pretese, ma semplicemente contentandosi di quello che trova; sia ricevuto per quanto tempo brama. E se egli ragionevolmente e con umile carità trova da riprendere qualche cosa, ponderi bene l’Abbate, se mai il Signore gliel’avesse mandato a tal fine. Volendo però giurare la stabilità, non gli sia negato quel che chiede; sopratutto poi se nel tempo della sua ospitalità si è potuto conoscere la sua vita. Che se nel tempo ch’è stato ospite fosse stato trovato amante di superfluità o vizioso, non solo non dovrà essere incorporato nel monastero, ma

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.