< Pagina:La regola di San Benedetto.djvu
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.
114 la regola

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:121|3|0]]anzi gli si dica in onesto modo, che parta, onde non restino contaminati gli altri dalle sue miserie. Ma se non sarà meritevole di essere scacciato, non solo sia ricevuto e aggregato alla Comunità, se lo chiede; ma si procuri altresì di persuaderlo a restare, perchè dal suo esempio vengano ammaestrati gli altri: perocché in qualsiasi luoge si serve a uno stesso Dio, e si milita sotto lo stesso Re. Anzi sia lecito all’Abbate di metterlo in un posto alquanto più elevato, se lo troverà degno. Perocché l’Abbate può assegnare non solo al monaco, ma anche alle mentovate classi di sacerdoti e Cherici un posto più alto di quello del loro ingresso, ogni volta che vegga commendevoli i loro costumi. Si guardi però l’Abbate di ricevere mai ad abitare un monaco, che venga da altro monastero conosciuto, senza il consenso o le lettere commendatizie dei suo Abbate; giacché sta scritto: Non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te.

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.