< Pagina:La regola di San Benedetto.djvu
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.

di s. benedetto 115

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:122|3|0]]

Dei Sacerdoti del Monastero.

CAP. 62.°

Se qualche Abbate bramerà di fare ordinare un prete o un diacono, scelga tra i suoi chi sia degno di esercitare il Sacerdozio. Colui poi che sarà ordinato si guardi dall’arroganza e dalla superbia, né ardisca ingerirsi in nulla, se non in quello che gli è comandato dall’Abbate; e sappia, ch’egli deve essere molto più soggetto alla disciplina regolare. Nè per causa del sacerdozio si dimentichi dell’obbedienza alla Regola e della disciplinatezza; ma ogni dì più profitti nella via del Signore. Egli poi tenga sempre il posto che ebbe nel tempo del suo ingresso in monastero, salvo quando ministra all’altare; o che per elezione della Comunità e volere dell’Abbate si voglia promuoverlo in considerazione del merito della buona vita. Esso però sappia, che deve eseguire la Regola

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.