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di s. benedetto | 69 |
[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:76|3|0]]chiedere; onde niuno sia turbato o rattristato nella casa di Dio.
Dei ferri e delle robe del Monastero.
CAP. 32.°
L’Abbate provveda che alcuni fratelli, della cui vita e dei costumi sia sicuro, prendano a custodire e raccogliere, com’egli giudicherà utile, tutti i mobili del monastero; cioè ferri, robe altre cose che siano. Delle quali tutte, l’Abbate tenga un registro; affinché nel succedersi dei fratelli a vicenda in siffatta custodia, sappia ciò che dà, e ciò che riceve. Che se mai alcuno tratterà le robe del Monastero sconciamente o negligentemente, sia sottoposto alle pene regolari.
Se debbano i monaci avere cosa alcuna di proprio.
CAP. 33.°
Sopra di ogni altro questo vizio sia estirpato sin dalle radici nel mona-