< Pagina:La regola di San Benedetto.djvu
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.
72 la regola

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:79|3|0]]

Dei Settimanarii di Cucina.

CAP. 35.°

I fratelli si hanno da prestar servizio l’un l’altro, in modo che niuno sia scusato dai servizii della cucina, se non per malattia, o per essere occupati in cosa di più rilevante utilità: poichè da ciò si ottiene maggior profitto ed esercizio di carità. Ai deboli però, affinchè la fatica soverchia non li rattristi, si procaccino compagni, secondo il numero della comunità, e secondo la postura dei luogo. Se la comunità è grande, il Cellerario sia dispensato dal servizio di cucina; e così anche coloro che fossero occupati (come già dicemmo) in cose di più rilevante utilità. Tutti gli altri si rendano servizio a vicenda, per amore della carità.

Colui ch’esce di settimana, il sabbato rimondi tutto. Lavi i panni coi

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.