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di s. benedetto 85

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|La regola di San Benedetto.djvu{{padleft:92|3|0]]arriverà all’officio della notte dopo che si è detto il Gloria del salmo nonagesimo quarto (che a questo oggetto vogliamo si reciti con pausa e lentamente), non pigli il suo posto in Coro, ma resti l’ultimo di tutti, o in quel luogo che l’Abbate avrà destinato a simili negligenti separatamente; affinchè sia da lui e da tutti veduto; e ciò, sino a che, compito l’officio divino, con questa pubblica soddisfazione mostri di pentirsi. Perciò infatti abbiamo deliberato che tali negligenti debbano stare nell’ultimo luogo o separati, onde così visti da tutti, come per loro stessa vergogna si emendino. Perocché se rimanessero fuori dell’Oratorio, forse che taluno si ricoricherebbe per dormire, ovvero più facilmente, seduto di fuori, attenderebbe a ciance, dando così occasione al tentatore. Stia dunque dentro, perchè non perda tutto, e si emendi per l’avvenire.

Nelle ore diurne poi, chi giunge

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