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24 | le confessioni d’un ottuagenario. |
[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Le confessioni di un ottuagenario I.djvu{{padleft:51|3|0]]tempo in tempo qual si sia esecuzione de’ mobili, affitti, entrate e stabili di ragione de’ pubblici renitenti Debitori, incamerando e vendendo gli effetti e beni medesimi a vantaggio della pubblica cassa; e ciò sian tenuti a puntualmente eseguire in pena della perdita della carica ed altre, ad arbitrio della giustizia. Di qual giustizia io lo dimanderei loro assai volentieri. — Però dopo aver assestato convenevolmente una tale materia con una mezza dozzina di simili proclami, gli illustrissimi ed eccellentissimi signori Sindaci volsero la mente ad un oggetto di più chiaro e diretto vantaggio degli amatissimi sudditi, e pubblicarono un altro decreto che incomincia: Noi (a capo). In proposito dei vini d’Istria ed Isola. (a capo ancora) Le difficoltà che si frappongono all’esito dei vini di questa fedelissima patria eccitano l’attenzione dei Magistrati etc. etc, e c’inducono col presente a far pubblicamente sapere, (a capo) Che ferme le leggi etc. resti assolutamente proibito il poter introdurre in qualsiasi loco di questa Patria e Provincia del Friuli qualunque sorta di vini provenienti da sottovento ed Isola, se prima non averanno pagato il Dacio in mano del Custode nel luogo di Muscoli e levata la bolletta. Seguitano le pene per un buon pajo di facciate. — Ai Signori Sindaci parve con quel decreto aver sufficientemente operato per l’immediata utilità della fedelissima patria, laonde tornarono a partorir Proclami, In proposito del Dacie Masena e Ducato per botte, In proposito dei Prestini, In proposito d’Ogli Sali e Tabacchi, In proposito dei contrabbandi; e non cessarono da questi propositi se non per emanarne un altro affatto paterno e provvidenziale a proposito dei corrotti; secondo il quale per impedire che non si ecceda in occasione dei corrotti per morte di congionti con aggravio inutile e superfluo che cagiona la rovina della famiglia e arriva a toglier il modo di supplire ai proprii doveri (intendi di pagare le imposte etc. ) si statuisce fra le altre, che non si possano portare i Tabarri lunghi al-