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[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Postuma.djvu{{padleft:198|3|0]]pedendo lo smercio delle contraffazioni, altrimenti la tutela accordata dalla Legge non sarebbe effettiva.

Sulle conformi conclusioni del pubblico Ministero e veduti gli art. 31 e seguenti della citata legge, 74 Cod. Pen. e 142 Cod. Proc. Pen.

ORDINA

Il sequestro di tutti gli esemplari delle contraffazioni delle opere letterarie sopraindicate, i caratteri differenziali delle quali contraffazioni dalle vere edizioni emergono dal seguente specchio contrassegnato dall'Uffizio.

Bologna 29 settembre 1881.

Firmati:

IL GIUDICE ISTRUTTORE

G. VITALI

A. Buttazzi Vice-Canc.

Copia conforme al suo originale per uso d'Uffizio.

A. Buttazzi Vice-Cancelliere.
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