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Cap. XVIII
Mezzi di prevenire le usurpazioni
del governo.
Da tali schiarimenti risulta, in conferma del capitolo 16, che l’atto il quale instituisce il governo non è un contratto, ma una legge; che i depositari del potere escentivo non sono i padroni del popolo, ma suoi uffiziali; che ei può promuoverlì © destituirli ogni qual volta gli piaccia; che per essi non è questione di contrattare, ma d’abbidire; e che incaricandosi degli uffizii che loro impone lo stato, non fanno altro che satisfare al loro dovere di cittadini senza avere in nessun modo il divritto di disputare intorno alle condizioni. Quando avviene dumque, che il popolo instituisce un governo ereditario, sia monarchico in una famiglia, sia aristocratico in un ordine di cittadini, non è già un impegno che egli si assuma, ma è una forma provvisoria che ci dà alla amministrazione, fintantochè gli piaccia di ordinare altrimenti.