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Il trattato. sociale ha per fine la conservazione dei contraenti. Chi vuole il fine vuole eziandio i mezzi, e questi sono inseparabili da alcuni rischi ed anche da alcuna perdita: Chi vuole conservare la sua vita a spese altrui, deve pure donare la propria per essi ove faccia d’uopo. Ora, il cittadino non è più giudice del pericolo cui la legge impone di esporsi; e quando il principe gli ha detto: è utile allo stato che tu muoia, ci deve morire, poichè a questa condiziorie soltanto ei visse sicuro fino allora, e perciò la sua vita non è più solamente un benefizio della natura ma un dono condizionale dello stato.

La pena di morte inflitta ai delinquenti può considerarsi press’a poco sotto il medesimo punto di vista: per non esser vittima di un assassino, l’uomo si rassegna a morire ove tale diventi. In questo trattato, lungi dal disporre della propria vita, non si pensa che a guarentirla, e non si deve presumere che alcuno dei contraenti premediti allora di farsi impiccare.

Inoltre qualunque malfattore affrontando il diritto sociale diventa per i suoi delitti ribelle e

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