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L’ARBITRIO DEL LEGISLATORE

NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO POSITIVO



Chi interrogasse il sentimento volgare circa il valore della volontà del legislatore, facilmente ne riceverebbe le risposte più diverse e contraddittorie. Molti infatti credono che la volontà del legislatore abbia una forza sua propria onnipotente, onde non solo possa modificare, ma addirittura plasmare o creare a suo libito i rapporti sociali; molti invece negano ogni potere a quella volontà, ove non sia la pura e semplice sanzione dei rapporti costituiti dai varî fattori sociali, che si considerano come forze naturali. Vero è che in pratica parecchi di coloro, che la pensano in quest’ultimo modo, si sforzano di ottenere leggi in un senso o nell’altro, e rivolgono acuti strali contro il diritto, che si vien costituendo in modo non conforme a ciò che loro sembra più giusto.

Diversamente considerano le cose i cultori della scienza. Sieno giuristi, o filosofi, o economisti, o sociologi, essi in generale dirigono la loro attenzione sull’origine stessa della legge e la concepiscono come espressione della volontà dello Stato elaborata dai proprî organi costituzionali e studiano la formazione di tale volontà e la relazione di essa con le forze sociali. Alcuni affermano in modo assoluto essere la legge giuridica necessariamente soggetta alle leggi che governano lo svolgimento degli altri rapporti, essere essa non altro che la resultante delle cause generali che agiscono sulla vita sociale; sicchè non lasciano quasi campo alcuno allo svolgimento di una volontà, che non sia la semplice espressione di tale resultante: e non pochi riducendo ad una sola la causa attiva originaria, fanno della volontà legislativa un mero strumento

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