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l’arbitrio del legislatore ecc. | 133 |
[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Scientia - Vol. VII.djvu{{padleft:141|3|0]] minando la potenza di tale volontà, e perchè non bene distingueva gli elementi del popolo, che se ne diceva il soggetto. Fu merito precipuo di economisti e di sociologi lo spingere più innanzi lo sguardo indagatore, ricercando la reale composizione della società, che costituisce il substrato dello Stato, riportando la coscienza e la volontà ai loro veri ed effettivi soggetti, e studiando meglio le forze sociali, che agiscono anche sulla formazione della legge, sia attribuendo a date persone o classi di persone il potere di stabilire la legge, sia determinandone l’intrinseco contenuto.
In tal modo il diritto positivo e la legislazione appariscono come un elemento, e per alcuni potrebbe dirsi persino soltanto come un particolare aspetto, della grande meccanica sociale, nella quale le forze spingono in determinate direzioni la società umana e formano, secondo norme necessarie, determinate organizzazioni, la cui vita, il cui svolgimento e la cui dissoluzione sono soggette a regole scientifiche riconoscibili.
Poichè siffatte forze agiscono sull’attività degli uomini, come motivi della loro volontà, e poichè nei grandi numeri questi motivi producono effetti normali, è accaduto che quelle forze facilmente si sono considerate come cause immediate degli effetti della volontà degli uomini; e questa si è venuta così trascurando e quasi eliminando dallo studio scientifico della vita sociale. Meno degli altri, com’è naturale, peccarono in questo senso i giuristi; ma anche tra questi la volontà, sebbene non dimenticata, è tuttavia spesso ridotta puramente e semplicemente alle cause principali che si considerano come forze sociali.
Conseguenza di questo troppo semplice e grosso modo di vedere, è che le leggi, che la scienza dovrebbe e vorrebbe stabilire, assai poco corrispondono alla realtà storica. Ed allora i rimedî, che si sogliono usare, sono diversi: o si fa addirittura senza dell’incomodo riscontro della storia; o si fabbrica una storia ad usum Delphini; o si procede a salti, traendo dalla storia quella sola parte, che meglio corrisponde alla teoria che si vuol sostenere. Per contro avviene che coloro che non vogliono staccarsi dalla realtà dei fatti sono indotti a negare l’esistenza di quelle leggi generali della società e, particolarmente per noi che trattiamo del diritto, di quelle generali e necessarie leggi dello svolgimento storico del diritto, le quali non trovano perfetto riscontro nella storia.