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l’arbitrio del legislatore ecc. | 135 |
[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Scientia - Vol. VII.djvu{{padleft:143|3|0]] esso non si sarebbe certamente prodotto. In tal caso il diritto diventa fattore precipuo della vita sociale e può spesso modificare gli altri fattori, che normalmente ed astrattamente sogliono considerarsi come cause del diritto. È notevole che, nei casi di tal natura, il diritto imposto può essere anche diverso da quello che governa il vincitore. Può darsi anche che la forza esterna determini soltanto la prevalenza in una società di elementi, che per sè stessi non l’avrebbero avuta, spostando in questo modo il potere dagli uni agli altri e dando artificialmente nella legislazione la preponderanza a correnti diverse: anche in questo caso, il diritto può diventare causa modificatrice degli altri rapporti sociali. Non credo vi sia bisogno di citare esempî antichi o moderni, che abbondano nella storia del mondo e anche in quella del nostro paese, per dimostrare la verità di queste affermazioni: la violenza ha regnato infinite volte ed esercita anche oggi un impero maggiore di quello, che a noi piace confessare.
Ma anche se si potesse fare astrazione dalle invasioni, dalle conquiste, dalle oppressioni violente, l’efficacia delle forze esteriori su quelle interne di una società dovrebbe sempre riconoscersi potentissima. Dal punto di vista del diritto, essa ci si presenta come una graduale assimilazione, che talvolta può giungere fino alla rinunzia del proprio diritto per accettare quello straniero. E anche qui la imitazione può avere per oggetto la struttura stessa dei poteri costituzionali e perciò degli organi legislativi, come è avvenuto nella imitazione della costituzione inglese da parte di tanti Stati moderni, e di leggi elettorali, e di ordinamenti del potere esecutivo e giudiziario di altri paesi. Certamente in questi casi è necessario che l’imitatore abbia una qualche disposizione a conformarsi al diritto imitato; ma è anche certo che senza l’imitazione assai difficilmente gli ordini giuridici importati sarebbero nati in quel tempo, e forse anche non sarebbero mai nati in quella forma. E poichè non può esser negata seriamente, neppure dai più restii, l’efficacia almeno consolidatrice della struttura giuridica sulle forze sociali, deve riconoscersi nell’ordinamento importato non soltanto un prodotto giuridico non generato immediatamente dalle forze interne sociali, ma un fattore non trascurabile di queste stesse forze e dell’ulteriore formazione del diritto.
Quotidiana poi è la importazione di norme giuridiche dal di fuori. La volontà del legislatore è propensa all’imitazione,