< Pagina:Statuto fondamentale del regno.pdf
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.
12

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Statuto fondamentale del regno.pdf{{padleft:12|3|0]]

Art. 51.

I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52.

Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità di voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56.

Se un progetto di Legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57.

Ognuno che sia maggiore d’età ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

Art. 58.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.