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[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Statuto fondamentale del regno.pdf{{padleft:14|3|0]]
Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.
Art. 67.
I Ministri sono risponsabili.
Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68.
La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.
Art. 69.
I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70.
I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71.
Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinari.
Art. 72.
Le udienze dei Tribunali in materia civile i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73.
Le interpretazioni delle Leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74.
Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla Legge.