< Pagina:Statuto fondamentale del regno.pdf
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta.
16

[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Statuto fondamentale del regno.pdf{{padleft:16|3|0]]

Art. 83.

Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della Legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.

I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.


CARLO ALBERTO

Il Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno

Borelli.

Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, dirigente la Gran Cancelleria

Avet.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze

Di Revel.

Il primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura e del Commercio

Des Ambrois.

Il primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

E. Di San Marzano.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina

Broglia.

Il primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

C. Alfieri.
    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.