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[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Statuto fondamentale del regno.pdf{{padleft:16|3|0]]
Art. 83.
Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della Legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84.
I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, dirigente la Gran Cancelleria
Il primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
Il primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura e del Commercio
Il primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
Il primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
Il primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione