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Legge in data 19 giugno 1848
EUGENIO
Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica;
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi, in virtù dell’autorità delegataci, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Articolo unico.
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammessibilità alle cariche civili e militari.
I Ministri Segretari di Stato sono incaricati, nella parte che li riguarda, dell’esecuzione della presente legge, che sarà pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del Governo.
Data in Torino il 19 giugno 1848.
EUGENIO DI SAVOJA
V° Di Revel.