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Decreto in data 4 luglio 1859
Il Governatore della Lombardia
Considerando che la differenza esistente in Lombardia, in forza delle leggi del cessato Governo, tra i cittadini in ragione del culto religioso che professano è contraria a quella perfetta uguaglianza di diritto che si osserva nelle altre parti dei Regi Stati, e non è compatibile coi principii della civiltà odierna;
In eseguimento delle determinazioni a questo riguardo prese dal Consiglio dei Ministri di S. M.,
Ha decretato e decreta:
Art. 1. Nelle provincie lombarde tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il culto religioso che professano, come già si osserva nelle antiche provincie del Regno; essi godono ugualmente di tutti i diritti civili e politici.
Art. 2. Ogni contraria disposizione così del Codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti sì civili che politici è abrogata.
Art. 3. Nulla è innovato in quanto alle disposizioni che regolano lo esercizio del culto sì degli acattolici, che degli israeliti.
Dato a Milano dal palazzo di governo, li 4 luglio 1859.