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[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Statuto fondamentale del regno.pdf{{padleft:8|3|0]]
Art. 31.
Il Debito pubblico è guarentito.
Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32.
È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33.
Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
2° Il presidente della Camera dei deputati;
3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d’esercizio;
4° I ministri di Stato;
5° I ministri segretari di Stato;
6° Gli ambasciatori;
7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9° I primi presidenti del Magistrato d’appello;
10. L’avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;
11. I presidenti di classe dei Magistrati d’ Appello dopo tre anni di funzioni;
12. I consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti con cinque anni di funzioni;