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72 | trattato dei governi |
[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Trattato de' governi.djvu{{padleft:91|3|0]]miglianza alcuna nel rimutar le arti, e nel rimutare le leggi; e la ragione è, che la legge non ha forza alcuna da farsi ubbidire altra che la conseutudine, la quale non si può acquisire, se non con lunghezza di tempo. Laonde il rimutare agevolmente le antiche leggi e metterne su delle nuove è un far debole la virtù della legge. Ancora è da vedere (in caso che e' si dovessin pure le leggi mutare) se ad ogni uomo s'appartiene di farlo, e se in ogni repubblica o no, e se egli è ufficio di qualsivoglia uomo, o di certi. Perchè in tutti questi casi è gran differenza. Onde lascisi al presente tal considerazione, perché ella non è da questo tempo.
CAPITOLO VII.
DELLA REPUBBLICA DI SPARTA
E quanto al governo spartano, e a quello dei Candiotti, e quasi a quello d’ogni altra republica due considerazioni occorron di fare. Una è se in quegli è stato nulla bene o male ordinato per fine di conseguire un ottimo modo di governo; e l’altra è s'è v’è ordine alcuno contrario alla supposizione, e al modo del governo che s’ha proposto il legislatore. - È adunque da ogni uomo conceduto, che a quel modo di governo, che ha da esser buono, gli debba essere innanzi preparato un’abbondanza delle cose necessarie. Ma il modo come s’abbia avere questa preparazione, non è già facile ad essere compreso; imperocchè la moltitudine dei poveri, che erano in Tessaglia, molte volte congiurò contro quello stato. E il simile feciono gli Iloti appresso degli Spartani; perchè e’ v’erano non altrimenti, che insidiatori nei