< Supplemento alla Storia d'Italia
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LXXIV - Il Direttorio parla a Bonaparte della pace conchiusa con Napoli, e ragiona sulla condotta delle Corti di Roma, di Venezia, e di Turino. Istruzione pel Generale Clarke. Il Direttorio approva la condotta di questo generale, e gli circoscrive le condizioni della pace da conchiudersi coll'Imperatore
LXXIII LXXV



Parigi, il 18 nevoso anno 5 (7 Gennajo 1797)


LXXIV - Il Direttorio esecutivo al General in Capo Bonaparte.


Il Direttorio esecutivo ha ricevuto, cittadino Generale, le vostre sei lettere dell’otto nevoso: esso vi risponde ora a quella ch’è relativa alle differenti potenze d’Italia.

La pace di Napoli è stata in parte il risultato di uno dei vostri dispacci, nel quale avete sviluppati tutti i vantaggi di conchiuderla: essa era in quel tempo indispensabile, ed ora prosegue ad esserci utile: egli è dunque importante sotto il duplice aspetto della lealtà, e de’ nostri interessi, di non provocarne la violazione. Per questa essenziale considerazione, consolidate i vostri rapporti col Re delle due Sicilie, e in quanto al resto fate uso di quei mezzi, che, senza mancarvi, potranno da una parte portare a buon fine i vostri disegni militari, e dall’altra stringere sempre più questa potenza all’osservanza del trattato.

La vostra opinione su di Roma ci sembra giusta: l’ostinatezza con cui si è ricusato di adempiere alle condizioni dell’armistizio è indizio bastevole a far credere ch’ella le adempirà molto meno quando sarà compresa nell’armistizio generale, se avrà luogo. Noi autorizziamo per ciò il Generale Clarke a non ammettervela sino a che non adempirà con sollecitudine i suoi impegni precedenti, e sino a che non consentirà a darci un compenso per tutte quelle risorse le quali vi si promettono dalle operazioni, che preparate contro il Papa. Noi diamo la nostra approvazione al piano, ma ci sembra che debbe essere eseguito con precauzione, e combinato con la sicurezza del blocco di Mantova, avendo in mira i movimenti ulteriori i quali presumete che possano esser fatti dal Generale Alvinzi. La convenzione proposta per evacuar Livorno merita pure la nostra approvazione. La lettera dell’Imperatore che avete intercettata, ci fa sempre più conoscer meglio lo spirito della Toscana, e non debbono esser perdute per noi le notizie che vi si contengono.

Non dubitiamo che l’occupazione dì Bergamo non abbia fatta una viva sensazione su di Venezia. Voi vi siete ben condotto, poichè vi è sembrato che questa misura fosse indispensabile sotto il punto di veduta militare; ma noi pensiamo esser utile di non allarmar troppo questa potenza fin che non venga il momento favorevole per eseguire le istruzioni che avete intorno ad essa. Nondimeno abbiam creduto necessario di pubblicare i motivi, che vi hanno determinato a metter presidio in Bergamo. Lo stato delle negoziazioni in Turino fa vedere che questa nuova Corte si ha creato un sistema, che siegue nel silenzio, e par che attenda un’occasione favorevole per metterlo in mostra. L’alleanza puramente difensiva che ella propone è inammissibile, e ciò che sopratutto è degno di osservazione nel progetto che presenta, è quel vederla domandar compensi pel territorio che è stato il prezzo della pace che abbiam conchiusa con lei; ed il quale è irrevocabilmente incorporato alla Repubblica francese. Malgrado ciò, non conviene rompere intieramente il corso delle negoziazioni con questa potenza, che la caduta di Mantova, ed i rinforzi che facciam passare in Italia, faranno probabilmente piegare verso sentimenti più analoghi alle condizioni del trattato, che le offriamo.

Barras Presidente.


Istruzione pel General di divisione Clarke, inviato Straordinario della Repubblica presso la Corte di Vienna.


Il Direttorio esecutivo ha preso comunicazione de’ dispacci che voi avete a lui diretti, come ancora di quelli spediti al Ministro delle relazioni estere. Esso approva tutto ciò che avete fatto per seguitare a tenere aperta una porta alle negoziazioni; e nella speranza che la Corte di Vienna si determinerà a cominciarle, si affretta a spedire i poteri e le istruzioni necessarie, per portarle prontamente ad un risultato felice.

Il Direttorio approva che abbiate rifiutato il compenso d’un armistizio parziale, il quale non sarebbe servito che a privarci de’ vantaggi della nostra attuale posizione in Italia. Se l’Austria desidera sinceramente la pace, il regolamento delle basi su le quali deve stabilirsi, ed il firmarne i preliminari non presenterà né lunghezza, ne difficoltà più grandi di quelle che avrebbero accompagnata la conclusione dell’armistizio.

Per mettervi nello stato di andar innanzi sia con M. Gherardini, sia con ogni altro ministro o agente dell’Imperatore, il Direttorio or vi fa conoscere le condizioni alle quali siete autorizzato di consentire, e dalle quali crede di non potersi allontanare.

La prima, e la più essenziale, alla quale il Direttorio è legato dalle leggi esistenti, è la cessione, e l’abbandono, che l’Imperatore, e la Casa d’Austria deve fare alla Repubblica, dei Paesi bassi austriaci, del Ducato di Lussemburgo, e di tutto ciò ch’essa possiede su la sponda sinistra del Reno.

Voi non ignorate i motivi per i quali questo sacrificio debba essergli meno penoso. Cotesti paesi sono da due secoli una sorgente di guerre sempre rinascenti tra la Francia, e la Casa d’Austria, e nello stesso tempo il maggiore ostacolo che siasi sempre opposto alla sincerità delle loro amichevoli comunicazioni. Le restituzioni, che faremo dei suoi Stati in Italia, le offriranno un compenso molto vantaggioso. Essa troverà un secondo compenso nelle provincie più ricche della Polonia, le quali essendo limitrofe al corpo degli antichi suoi Stati, hanno aumentata la sua forza, subitoché le provincie lontane, delle quali le si domanda sacrificio, non servirebbero che ad indebolirla sempre più con delle guerre frequenti, che ne sarebbero le inevitabili conseguenze.

La seconda condizione, alla quale il Direttorio sta con egual forza legato, è che l’Imperatore così in questa qualità, che come Capo della Casa d’Austria non si opponga, che la Repubblica francese conservi la proprietà, e la sovranità de’ paesi designati di sopra, e di tutti quelli che sono stati ceduti co’ trattati attualmente esistenti, e riuniti per la forza delle leggi, e della costituzione, come pure di tutti i beni territoriali, dei quali erano utili padroni i principi dell’Imperio Germanico.

Voi non ignorate, cittadino, l’influenza irresistibile ch’esercita l’Imperatore su le risoluzioni della Dieta: il consenso dell’uno, e dell’altro è riguardato in Germania come necessario per l’alienazione de’ paesi che fanno parte dell’Impero germanico. Indipendentemente dalle possessioni austriache, le leggi, ed i trattati hanno incorporato al territorio della Repubblica, molti territorj, che facevano parte dell’Impero, come il Porentruy, il Montebelliard, il vescovado di Liegi, le Badie di Staretor, e di Malmedy ec.: egli è dunque necessario per facilitare la conchiusion della pace con l’Impero germanico, che l’Imperatore in questa qualità consenta alla loro riunione.

Voi domanderete all’Imperatore di non opporsi che la Repubblica conservi la proprietà, e la sovranità delle porzioni de’ territorj dipendenti dall’Impero germanico, le quali si trovano circondate da più parti, e da per ogni dove, sia dalle antiche frontiere di Francia, sia dai dipartimenti recentemente riuniti, sia dalle cessioni che sono state fatte alla Repubblica col mezzo di trattati. Questa clausola è indispensabile per mettere in regola la linea delle frontiere, per facilitare la riscossione de’ dritti di dogana, e per evitare le dispute sanguinose che soglion sorgere dalle intersecazioni de’ paesi sommessi a differenti dominazioni.

Se le dichiarazioni di non fare opposizioni, le quali sono l’oggetto degli articoli precedenti, potessero far nascere delle difficoltà contro un trattato potente, esse potrebbero formar l’oggetto di un articolo segreto, come si farebbe di quelle, che l’Imperatore potrebbe chiederci intorno alla indennità che pretenderebbe d’ottenerne.

Il Direttorio unisce alle presenti istruzioni una linea di frontiere conforme a ciò che vi si è fin qui prescritto: voi domanderete con efficacia che sia essa inserita negli articoli preliminari, che siete autorizzato a stabilire. Se però questo menasse a delle lunghezze, e difficoltà, lo che non hassi a presumere, potrete limitarvi alla clausula di sopra espressa, salvo il ritornare a questa demarcazione quando si conchiuderà il trattato definitivo.

In forza di diversi trattati conchiusi con la Casa Palatina, il Balliaggio di Guermeskeim debb’essere riunito alla Francia; ma l’util possesso era stato differito sino alla morte dell’Elettor Palatino.

Voi domanderete che l’Imperatore non si opponga che la Repubblica fin dal presente goda di tutto il Balliaggio di Guermeskeim.

Se la persona, con la quale voi tratterete, domandasse per la casa d’Austria qualche indennità sulla sponda destra del Reno, scanserete, per quanto vi sarà possibile, le trattative intorno a quest’oggetto: però potrete dichiarare, se si esige, che la Repubblica non si opporrà agli accomodamenti, che codesta Casa potrebbe prendere coi principi dell’Impero ne’ paesi situati alla destra del Reno; ma non farete questa dichiarazione se non quando non vi sarà possibile di evitarla. Dichiarerete pure che non se ne abbia a far dipendere la conchiusione de’ preliminari; e che l’Imperatore consentirebbe ancora che gli altri Principi, i quali han provato delle perdite, ne ricevevano le convenevoli indennità. Se vi sarà possibile, limitatevi ad una dichiarazione verbale.

Voi già sapete che nel trattato dell’Aja noi ci obbligammo di comprendere la Repubblica batava in tutti i trattati che eravamo per conchiudere; egli è dunque indispensabile di comprenderla nel nostro trattato con l’Imperatore, nello stesso modo che fu compresa ne’ nostri precedenti trattati di pace.

Esigerete ancora che l’Imperatore consenta esplicitamente, ed impieghi tutti i suoi buoni officj perché lo Statolder ottenga in Germania, ne’ paesi situati su la sponda destra del Reno, le competenti indennità; ma questo articolo potrà esser segreto sino alla pace definitiva.

Stipulerete espressamente che la Repubblica francese continuerà ad occupare, e a godere sul piede attuale, de’ porti, e delle fortezze dipendenti dall’Impero germanico, che sono attualmente occupate dalle truppe francesi, sino alla conchiusione definitiva della pace con l’Impero.

In quanto all’evacuazione degli Stati dell’Imperatore, e Re in Italia, il Direttorio v’incarica di porvi in concerto col Generale in capo Bonaparte, al quale esso totalmente si affida per determinare il modo, ed il tempo di questa evacuazione.

L’occupazione, che abbiam fatta di una parte della Germania, e dell’Italia ha dovuto necessariamente propagarvi l’amore della libertà. In numero molto grande gli abitanti di cotesti paesi si sono pronunciati per i nostri principj; essi vi sono stati eccitati dal nostro esempio, forse anche dagl’inviti diretti di alcuni agenti del Governo; senza dubbio questo non è un motivo sufficiente da compromettere la sicurezza, e gl’interessi della Repubblica con l’emancipazione de’ paesi che abitano, e dove tutto annuncia ch’essi formano la minorità; ma la lealtà repubblicana esige ch’essi non sieno le vittime dell’attaccamento che hanno mostrato per noi, e de’ servigi che hanno potuto renderci. Voi dunque siete specialmente incaricato di stipulare che veruno individuo dei paesi di Germania, e d’Italia occupati dalle truppe della Repubblica, possa essere inquietato, sia nella persona, sia nelle proprietà, per causa delle sue opinioni, o azioni civili, politiche, militari, e commerciali fatte in tutto il tempo della guerra attuale.

Stipulerete la cessazione di tutte le ostilità subito dopo la ratifica de’ preliminari, e in conseguenza, lo scioglimento reciproco, dalla parte delle due potenze contraenti, del sequestro che potrà essere stato posto da ciascuna di esse su i beni e dritti appartenenti a’ sudditi dell’altra, come pure su gli stabilimenti pubblici situati ne’ loro territorj respettivi. La Repubblica francese si obbligherà di pagare tutto ciò che potrà esser dovuto per rendite costituite, e fondi presi ad imprestito dal Governo, e dai sudditi della Casa d’Austria residenti ne’ paesi di suo dominio, e dagli stabilimenti pubblici, che vi sono situati: reciprocamente la Casa d’Austria adempirà la stessa obbligazione rispetto al Governo francese, verso gli stabilimenti, e i cittadini domiciliati ne’ dipartimenti della Repubblica, e ne’ territorj recentemente annessi.

Osservate, che tutta questa negoziazione debb’essere condotta, non come un trattato definitivo, ma come un preliminare di pace, il qual non abbia bisogno della ratifica del Corpo legislativo, e che il Direttorio è autorizzato a conchiuder da sé solo. Domanderete in conseguenza, che l’Imperatore lo ratifichi nel più breve tempo possibile, che determinerete di concerto col suo negoziatore. Il Direttorio lo ratificherà dal canto suo nello stesso tempo. Accelerate questa ratifica per quanto vi sarà possibile.

Può accadere che l’Imperatore non voglia trattare separatamente dall’Inghilterra; voi domanderete ch’egli dia l’assenso ai preliminari per la pace particolare, e siete autorizzato ad accettare la mediazione dell’Imperatore per la nostra pace con l’Inghilterra; e ciò basterà a mettere cotesto Principe al coperto di ogni rimprovero per parte del suo alleato.

Ecco, cittadino, i preliminari che voi proporrete a nome del Direttorio, ed a questi voi vi arresterete definitivamente. Allontanatevi dall’andamento ordinario delle negoziazioni, e subito che sarete sicuro che la persona con cui avrete a trattare, abbia i poteri necessari per farlo, voi glieli esporrete francamente, e le dichiarerete che il Direttorio non se ne allontanerà punto.

Voi conoscete l’oggetto dell’ambizione ereditaria della Casa d’Austria, la Baviera; il Direttorio non dubita ch’essa non la domandi per incremento d’indennità. Potrete far trasparire che il Direttorio non si opporrà a questa incorporazione, ma dopo i convenevoli accordi in favore della Repubblica, e de’ suoi alleati; ma non ne fate entrar nulla ne’ preliminari, salvo a riprendere quest’oggetto quando si verrà a conchiudere il trattato definitivo.

Tali sono, cittadino, le istruzioni che il Direttorio può darvi intorno alla negoziazione che voi siete incaricato d’aprire: esso conta su i vostri talenti, e su la vostra destrezza in sviluppare i motivi proprj a facilitare l’adozione delle differenti clausule, e sul vostro attaccamento agl’interessi della Repubblica, del quale avete dato tante prove.

Egli è possibile che la persona, con la quale avrete a negoziare, vi esponga i suoi timori su la pubblicità, che potrebbe esser data agli atti, e ai documenti della negoziazione: il Direttorio vi autorizza a tranquillizzarla su questo punto; e se mai essa vi domandasse espressamente, e per iscritto che questi documenti fosser tenuti segreti, quando anche la negoziazione venisse ad arrenare, potrete impegnarvene formalmente, ben inteso che dal canto suo essa prenda lo stesso impegno a nome di S.M. Il Direttorio vi prescrive inoltre di osservare il più profondo silenzio; voi capite bene che se il rumore dell’evacuazione d’Italia venisse a spargersi con qualche apparenza di realtà, ne potrebbero risultar per noi i più grandi inconvenienti.

Il Direttorio v’incarica di comunicare queste istruzioni al General Bonaparte, di mettervi del tutto in concerto con lui su la negoziazione, e di non proporre nulla, nè fare alcun passo senza ch’egli lo abbia trovato conforme agl’interessi della Repubblica, e alla sicurezza della sua armata.

Barras Presidente.

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