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NOTIFICANZA

DEGLI INFRASCRITTI

VESCOVI DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA

DI TORINO

INTORNO

AI LIBRI E GIORNALI PROIBITI


In adempimento del gravissimo dovere, che, nella qualità di Pastori delle anime, di custodi e difensori della morale e della dottrina di Gesù Cristo propostaci dalla Chiesa, C’incombe di premunire i fedeli alla Nostra cura affidati dalle insidie, che loro vengono tese per mezzo d’una moltitudine sterminata di libri, di scritti, di fogli periodici, di litografie ed incisioni, che insultano continuamente alla virtù ed alla fede, e pur troppo innondano le nostre contrade; in forza dell’autorità di cui siamo rivestiti:


I.

Ricordiamo a tutti gli amatissimi Nostri Diocesani, che la s. Chiesa non avendo mai abrogate le sue leggi relative alla lettura e ritenzione dei libri e fogli cattivi, avendone anzi di continuo inculcata l’osservanza per mezzo dei Sommi Pontefici e degli altri sacri Pastori, rimangono esse in tutto il loro vigore; e che per conseguenza i libri e fogli dalla Chiesa proibiti non possono leggersi o ritenersi da chi non ne abbia la necessaria permissione, senza commettere colpa grave, e senza incorrere nelle pene inflitte dalla Chiesa medesima.


II.

Queste pene sono le seguenti:

I libri degli eretici, che contengono eresie, o trattano ex professo di religione, sono proibiti sotto pena di scomunica riservata al Sommo Pontefice. Sono pure proibiti sotto la stessa pena quasi tutti i libri, che dal 1664 sino al presente furono condannati con Bolle o Brevi particolari da’ Sommi Pontefici1.

I libri degli eretici di qualunque altro argomento, ed i libri di qualsiasi autore condannati per l’inserzione, o grave sospetto di falso dogma sono proibiti sotto pena di scomunica latae sententiae non riservata2.

Gli altri libri, che fossero condannati per immoralità, o per altra ragione, non possono leggersi senza incorrere il reato di colpa grave, e quelle pene che fossero stabilite nel decreto di proibizione3.


III.

Vengono sotto il nome di libri o fogli proibiti:

Tutti quelli, che sono nominatamente descritti nell’Indice, compilatosi per decreto del sacrosanto Concilio di Trento, o per cura ed ordine de’ Sommi Pontefici4.

Quelli che giusta le Regole dell’Indice e gli annessivi Decreti sono dichiarati generalmente proibiti. Tali sono principalmente:

I libri degli eretici che trattano ex professo di religione, come le bibbie sacre, i catechismi, i simboli, e simili, e quelli tutti che contengono i loro errori, li difendono, o li confermano5.

I libri degli eresiarchi e capi-setta, sebbene non trattino di religione, ed i libri di magia o di astrologia giudiziaria, qualunque siane l’autore6.

I libri degli eretici, di qualunque argomento, se non sono approvati dagli Ordinarii7.

Le bibbie volgari, od alcuna parte di esse, se non sono approvate dalla santa Sede, o non abbiano le annotazioni de’ Ss. Padri o di qualche dotto cattolico autore8, e l’approvazione degli Ordinarii.

Tutte quelle produzioni, in cui si venga in qualche modo a detrarre a Dio ed ai Santi, ai Sacramenti, alla Chiesa Cattolica ed al suo culto, ed alla santa Sede Apostolica9.

I libri che trattano ex professo di cose oscene, atte a corrompere i costumi, le litografie, incisioni ed immagini tutte tendenti a così pravo fine10.

5.° I libri che vengono proibiti dagli Ordinarii, perchè contengono proposizioni eretiche, favorevoli all’eresia, sospette di falso dogma, empie, temerarie, ingiuriose alla santa Chiesa, tendenti allo scisma. Tali Noi dichiariamo concordemente, previo maturo esame e consulto di Teologi e Canonisti, essere li seguenti: I Valdesi, cenni storici per Amedeo Bert - La Confessione, saggio dommatico storico di L. De Sanctis - Gustavo, corrispondenza religiosa - Libera propaganda, diretta da A. Borella e comp. - Corso completo di diritto pubblico elementare, opera del marchese Diego Soria - Gli orrori dell’Inquisizione - I misteri di Torino e di Roma - La Strenna del Fischietto - L’Almanacco degli Operai - La Filosofia delle Scuole italiane, di Ausonio Franchi.


IV.

Noi dichiariamo altresì aversi a proibire, e proibiamo siccome atti a corrompere i costumi e la fede nel cuore de’ fedeli, e tendenti a diffamare la Gerarchia Ecclesiastica ed i Principi11, ed a confondere l’idea della virtù con quella del vizio li seguenti giornali, cioè: La Gazzetta del Popolo - L’Opinione - La Strega o Maga - Il Fischietto - L’Italia e Popolo - Il Monitore de’ Comuni Italiani; e ciò senza derogare a quelle altro proibizioni che da alcuni di Noi vennero fatte o saranno per farsi nelle rispettive Nostre Diocesi.


V.

Tutti questi libri e giornali non potranno stamparsi, leggersi, diffondersi, imprestarsi, ritenersi, senza incorrere rispettivamente le pene sovra indicate, e chiunque ritenendoli ne abbia la libera disposizione, dovrà consegnarli o farli consegnare agli Ordinarii della Diocesi. Tolleriamo tuttavia quanto ai giornali che, ove qualche degna ragione così suggerisca, possano essi darsi alle fiamme.

Non inchiudiamo in questa Nostra proibizione li Vicarii foranei, e li Magistrati dell’Ordine amministrativo o giudiziario, che possono essere chiamati ad esaminar tali scritti in esercizio di loro incumbenza.


VI.

Crediamo dover fare qui speciale menzione dei trattati di Diritto Canonico, testé condannati dal sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante, con suo Breve 22 agosto 1851, che incomincia Ad Apostolicae Sedis, e dichiariamo essere dal medesimo Breve già implicitamente condannato l’opuscolo che ha per titolo Il Professore Nuytz a’ suoi concittadini, col quale temerariamente si difendono le medesime proposizioni nei trattati suddetti proscritte.

Ricordiamo pure, che in vigore del citato Breve le censure, che s’incorrono da’ contravventori a tale proibizione (che sono la sospensione a divinis per gli ecclesiastici, e la scomunica maggiore per i laici) restano riservate al supremo Gerarca, e che s’incorrono egualmente da quanti non consegnino agli Ordinarii li prefati libri, ancorché non li leggessero.


VII.

Quanto poi agli altri libri e giornali che non sono qui nominati, e che sarebbe impossibile di tutti comprendere, e riguardo a quelli che si potranno riprodurre con altri titoli, conservando però le medesime malvage tendenze e dottrine, ad imitazione di altri veneratissimi Prelati cattolici12 Noi dichiariamo proibiti in genere, sotto le pene suespresse, come già lo sono dalla Chiesa, tutti quelli che hanno i caratteri indicati più sopra, e in conseguenza sono contrarii alla fede od alla cristiana morale.


VIII.

Nel dubbio che qualche libro o foglio possa essere, o non, proibito, dovranno li Nostri Diocesani astenersi dal leggerlo, ricorrendo intanto a Noi per le opportune direzioni, od almeno a’ loro rispettivi Parrochi od a persone dotte e pie. E coloro che, avendo cognizione di queste Nostre prescrizioni, ricusassero di sottomettervisi, e volessero senza consultarsi leggere indistintamente libri e giornali sospetti, e mettersi in conseguenza in evidente pericolo di operare contro le leggi della Chiesa e di peccare gravemente, non saranno capaci d’assoluzione, fintantochè non cangeranno proposito.

IX.

Dovendo gli Ecclesiastici tanto secolari che regolari precedere i laici, nell’esercizio d’ogni cristiana virtù, ed in ispecie nell’obbedienza alle prescrizioni della Chiesa, come già loro ricordammo altra volta13, dichiariamo che sono essi obbligati a sottoporre qualunque loro produzione, sia in nome proprio che in nome altrui, alla preventiva revisione del proprio Ordinario, od almeno di quello del luogo ove s’intende stampare la produzione stessa, e che operando altrimenti incorreranno nelle pene canoniche14.


X.

Ricordiamo agli editori tutti la tremenda risponsabilità che si assumono nel pubblicare una produzione qualunque che possa nuocere alla religione ed alla morale, e il conto rigorosissimo che dovranno rendere a Dio di tutto il male che possa derivarne al prossimo sì di presente che in avvenire. Per conseguenza li esortiamo e scongiuriamo a voler presentare i loro scritti alla revisione ecclesiastica, non solo quando si tratti di Bibbie, di Catechismi, di libri liturgici, o di preghiere, ma eziandio ogni qual volta si aggirino sopra argomenti, che direttamente o indirettamente interessino la nostra sacrosanta Religione.


XI.

Caldamente esortiamo in particolare i tipografi, librai, e tutti i venditori di libri, incisioni o litografie a volersi uniformare alle leggi di santa Chiesa per quanto loro preme la salute dell’anima propria15.


XII.

Dichiariamo, che anche le persone le quali avessero ottenuto dalla s. Sede la licenza di leggere i libri e giornali proibiti, mentre loro è lecito di leggerli e di ritenerli colle prescritte cautele, non possono però senza colpa cooperare in qualunque altra guisa alla diffusione od alla riproduzione dei medesimi: e quando a ciò influisse il loro abbonamento, non potrebbero continuarlo.


Esortiamo caldamente il nostro amatissimo Clero ed i buoni laici ad opporre ai libri e giornali malvagi la diffusione di libri e giornali buoni, ed a procacciarsi l’Indice de’ libri proibiti, dirigendosi a tal uopo ai Tipografi Vescovili od alle Nostre Curie, ove potranno averne copia a modicissimo prezzo con tutte le appendici.

Questa Nostra Notificanza sarà pubblicata dai pulpiti, e quindi affissa nella sacristia di tutte le Chiese.

Questo dì 2 ottobre 1852.


✝ LUIGI Arcivescovo di Torino.

✝ GIOANNI ANTONIO Arcivescovo Vescovo di Saluzzo.

✝ COSTANZO MICHELE Vescovo di Alba.

Fr. MODESTO Vescovo di Acqui.

✝ LUIGI Vescovo d’Ivrea.

FILIPPO Vescovo di Asti.

Fr. GIOANNI TOMMASO Vescovo di Mondovì.

Fr. CLEMENTE Vescovo di Cuneo.

✝ GIOANNI ANTONIO Vescovo di Susa.

MELCHIORRE ABRATE Vic. Gen. Capitolare di Fossano.

  1. Prefazione dell’Indice, Edizione Romana dell’anno 1835.
  2. Reg. 10 dell’Indice - Alasia Theolog. de fide cap. 1 n. 4 ed altri autori.
  3. Reg. 10 dell’Indice.
  4. I principali libri già all’Indice, e fra noi più divulgati, sono la Bibbia tradotta dal Diodati, protestante - Macchiavelli, Il Principe - le opere di Voltaire, di Rousseau e di Volney - Alfieri, Satire, La tirannide, Del Principe e delle lettere, Vita, ecc. - De la Mennais, Paroles d’un croyant, Affaires de Rome, Livre du peuple - Bianchi Giovini, Esame critico degli atti e documenti relativi alla favola della papessa Giovanna, Vita di Paolo Sarpi, Storia de’ Pontefici, Pontificato di S. Gregorio il Grande, Storia degli Ebrei, Note alla storia critica della Chiesa Greco-moderna e della Chiesa Russa - Gioia, Del merito e delle ricompense, Elementi di filosofia ad uso de’ giovanetti, Nuovo prospetto di scienze economiche, Teoria civile e penale del divorzio, Galateo - Botta, Storia d’Italia - Rossetti, Il veggente in solitudine - Del matrimonio come contratto civile e sacramento, studj di Filippo Maineri - Roma e il mondo di Niccolò Tommaseo - Gesù davanti un consiglio di guerra - Il Costante - Non più tiara italiano e francese - Le opere di Eugenio Sue, e principalmente I Misteri di Parigi - Quelle di Proudhon - Le opere tutte di Vincenzo Gioberti condannate con decreto delli 14 gennaio p. p. - Rosmini, Delle cinque piaghe della santa Chiesa con appendice, La Costituzione con una appendice - La Buona Novella, giornale de’ Protestanti Valdesi - Riflessioni di un italiano sopra la Chiesa in generale ecc. di C. A. Pilati. - Addio al Papa di G. G. Maurette.
  5. Reg. 2 dell’Indice.
  6. Reg. 2 e 9, ed Osservazioni di Clemente VIII intorno alla Reg. 9.
  7. Reg. 2 dell’Indice.
  8. Osservazioni di Clemente VIII intorno alla Reg. 4. Monito della S. C. dell’Indice posto in calce dell’Appendice dell’Indice, ediz. del 1840.
  9. Decreti intorno ai libri proibiti, e non descritti nominatamente nell’Indice.
  10. Reg. 7, ed Istruzione di Clemente VIII, Della correzione de’ libri, § 2.
  11. L’immortale Benedetto XIV nella sua Costituzione Sollicita ac provida, mentre prescrive parecchie cautele da aversi presenti nella condanna de’ libri, riguardo però a quelle produzioni che possono offendere la fede e la cristiana morale dice così: «In his enim casibus ne illas quidem, quas supra scripsimus, accuratiores cautelas adhibere necesse erit; sed haeretico dogmate, vel pravo moris incitamento semel comperto, proscriptionis decretum illico sanciendum erit, iuxta primam, secundam et septimam Indicis regulas, sacrosancti Tridentini Concilii iussu editas atque vulgatas».

    Riguardo poi ai libri e scritti tendenti a diffamare i prossimi, e specialmente la Gerarchia ecclesiastica ed i Principi, al § 22 della Costituzione medesima dice: «In ea Praedecessoris Nostri Clementis Papae VIII instructione, tit. de correct. lib. § 2, sapientissime cautum legitur, ut quae famae proximorum, et praesertim Ecclesiasticorum et Principum detrahunt, bonisque moribos et christianae disciplinae sunt contraria, expungantur».

  12. Per tacere di molti altri esempi che ci diedero i Vescovi cattolici, segnatamente della Francia, nella condanna di libri e giornali cattivi, citiamo soltanto alcuni recenti. I Vescovi della provincia ecclesiastica di Quebec nel Messico, fra le altre disposizioni date con una loro Circolare al clero e Pastorale al popolo, condannano la lettura di ogni trattato, libro, libello, giornale ecc. contrario alla fede ed alla morale; e dichiarano che, insorgendo qualche dubbio sulla qualità di tali opere, si debba ricorrere all’autorità diocesana; e che non saranno ammessi ai Sacramenti coloro che, avendo cognizione di tali decisioni, ricuseranno di sottomettervisi.

    Il Card. Patriarca di Venezia con suo decreto delli 30 novembre 1848 condannava, sotto le pene di diritto, il giornale intitolato Sior Antonio Rioba.

    Il Vescovo di Malta con suo decreto delli 20 giugno 1851 condannava il giornale l’Avvenire, ed ammoniva i redattori del Mediterraneo e dell’Ordine.

    Ultimamente poi il Vescovo cattolico di Waterford, in Irlanda, proibiva la lettura d’ogni specie di libri che non fossero da lui approvati prima.

    Si passano sotto silenzio altre condanne fatte da parecchi Vescovi dei nostri Stati, perchè abbastanza note.

  13. Pastorale latina de’ Vescovi della Provincia torinese, pag. 8.
  14. Reg. 10 dell’Indice ed il disposto del Concilio Lateranese.
  15. Queste leggi contengonsi principalmente nella Reg. 10 dell’Indice, e nell’Istruzione di Clemente VIII al § 6 De impressione librorum.

Note

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