< La regola di san Benedetto 
 
 
        
      | Questo testo è stato riletto e controllato. | 
Benedetto da Norcia -  La regola di san Benedetto  (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Dei ferri e delle robe del Monastero. CAP. 32.°
| ◄ | Capitolo 31 | Capitolo 33 | ► | 
Dei ferri e delle robe del Monastero.
CAP. 32.°
L’Abbate provveda che alcuni 
fratelli, della cui vita e dei costumi sia
sicuro, prendano a custodire e 
raccogliere, com’egli giudicherà utile, tutti
i mobili del monastero; cioè ferri,
robe altre cose che siano. Delle quali
tutte, l’Abbate tenga un registro;
affinché nel succedersi dei fratelli a
vicenda in siffatta custodia, sappia ciò
che dà, e ciò che riceve. Che se mai
alcuno tratterà le robe del Monastero
sconciamente o negligentemente, sia
sottoposto alle pene regolari. 
    Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.