< La regola di san Benedetto
Questo testo è stato riletto e controllato.
Di coloro che giungono tardi all’officio divino o alla mensa. CAP. 43.°
Capitolo 42 Capitolo 44

Di coloro che giungono tardi all’officio divino o alla mensa.

CAP. 43.°


All’ora del divino Officio, appena udito il segno, si corra con grande sollecitudine, lasciando tutte le cose che si avessero tra le mani; ma con gravità, onde non si dia eccitamento alla ilarità. Nulla dunque mai si anteponga all’opera di Dio. Che se alcuno arriverà all’officio della notte dopo che si è detto il Gloria del salmo nonagesimo quarto (che a questo oggetto vogliamo si reciti con pausa e lentamente), non pigli il suo posto in Coro, ma resti l’ultimo di tutti, o in quel luogo che l’Abbate avrà destinato a simili negligenti separatamente; affinchè sia da lui e da tutti veduto; e ciò, sino a che, compito l’officio divino, con questa pubblica soddisfazione mostri di pentirsi. Perciò infatti abbiamo deliberato che tali negligenti debbano stare nell’ultimo luogo o separati, onde così visti da tutti, come per loro stessa vergogna si emendino. Perocché se rimanessero fuori dell’Oratorio, forse che taluno si ricoricherebbe per dormire, ovvero più facilmente, seduto di fuori, attenderebbe a ciance, dando così occasione al tentatore. Stia dunque dentro, perchè non perda tutto, e si emendi per l’avvenire.

Nelle ore diurne poi, chi giunge all’officio divino dopo il verso e il Gloria del primo salmo, il quale salmo s’intona dopo il verso, stia nell’ultimo luogo, per quella legge che s’è detta; nò ardisca di accompagnarsi a quelli che salmeggiano in Coro, sino a che non abbia dato soddisfazione; se forse l’Abbate non dia licenza col suo perdono; intendendo però che pel reo questa sia la soddisfazione.

All’ora della refezione anche, chi non arriva prima del verso, in modo che tutti insieme lo dicano e preghino, e così tutti insieme si accostino alla mensa; quegli, dico, che per sua negligenza o vizio non sarà arrivato, ne sia ripreso sino alla seconda volta. Se poi non si emenderà, gli venga interdetto di partecipare alla mensa comune; ma, separato dal consorzio degli altri, si refocilli solo, toltagli la sua porzione di vino, sino a che non avrà soddisfatto e non si sarà emendato. Simile pena abbia colui che non sarà presente al verso, che si dice dopo il cibo. E niuno ardisca prendere nulla di cibo o di bevanda prima o dopo dell’ora stabilita. Ma se ad uno fosse offerto alcunché dal Superiore, e lo ricusasse, venendogliene desiderio in altra ora, non possa prendere né quello che prima aveva rifiutato né null’altro, sino a che non siasi emendato convenientemente.

Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.