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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Dei Sacerdoti che volessero abitare in monastero.
CAP. 60.°
Se alcuno dell’Ordine sacerdotale
supplicherà di essere ricevuto in 
monastero, neanche a lui si acconsenta
tanto presto. Persistendo nulladimeno
con ogni premura in essa supplica, se
gli faccia noto, che dovrà osservare
tutta la disciplina della Regola; né
sarà per lui alleggerito il peso in 
veruna parte; affinchè sia per lui come sta
scritto: Amico, perchè sei venuto? — Gli venga concesso però di stare dopo
l’Abbate, e benedire e celebrare la 
messa, se l’Abbate glielo comanderà. 
Altrimenti, in nessuna guisa ardisca di
far checchessia, sapendo ch’è soggetto
alla disciplina regolare, e deve in tutto
più degli altri dare esempio di umiltà.
E se alcuno fosse nel monastero, o
per celebrare i divini uffizi o per altra
cagione, tenga quel luogo che gli si
compete, secondo il tempo in cui 
venne in monastero, non il posto che gli
si concederebbe per riverenza al 
Sacerdozio. I Chierici poi, se alcun di
loro per lo stesso desiderio volesse 
entrare tra i monaci, siano collocati in
posto mediocre; purché promettano
l’osservanza della regola e la loro 
stabilità.