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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Che i fratelli debbano obbedirsi l’un l’altro.
CAP. 71.°
Il bene dell’obbedienza non solo è
da prestarsi all’Abbate, ma anche i
Fratelli si prestino eguale obbedienza
tra di loro; certi, che per questa
strada dell’obbedienza andranno a
Dio. Premesso dunque il comando
dell’Abbate e dei Prepositi da lui
stabiliti (al qual comando non
permettiamo che si antepongano i comandi
de’ privati); quanto al
rimanente, tutti i più giovani obbediscano
ai più anziani di loro, con ogni carità
e premura. E trovandosi qualcuno
litigioso, sia corretto.
Se poi un Fratello, per cagione piccola che sia, vien punito dall’Abbate o da qualsivoglia suo Superiore, come che fosse; ovvero si accorgerà per poco che l’animo di un suo Superiore è adirato o anche leggermente commosso contro di lui, subito senza indugio, prostrato in terra innanzi ai piedi di lui vi giaccia in segno di riparazione, fintanto che con la benedizione sia sanata quell’agitazione. Che se alcuno disprezzerà di farlo, sia sottoposto a pena corporale, o, se sarà ostinato a non farlo, sia scacciato dal monastero.