< Notizie sulla Guerra della Indipendenza d'Italia (Monitore Toscano)
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N. CVII Proclama 29 aprile 1859 (Vittorio Emanuele II)
N. CVIII.
Monit. N. 173

Torino, 11 luglio, di sera.

Convenzione

Art. 1° Vi sarà sospensione di armi tra le armate alleate di S. M. il Re di Sardegna e di S. M. l’Imperatore de’ Francesi, e le armate di S. M. l’Imperatore d’Austria.

Art. 2° Essa durerà da questo giorno al 15 agosto senza denunzia, cosicchè le ostilità, occorrendo, ricominceranno senza avviso preventivo il 16 agosto a mezzogiorno.

Art. 3° Appena saranno decise e firmate le stipulazioni di questa convenzione, le ostilità cesseranno su tutta l’estensione del teatro della guerra, sì per terra che per mare.

Art. 4° Questo articolo traccia la linea di separazione dei due eserciti durante la tregua. Essi mantengono le posizioni attualmente occupate.

Art. 5° Le strade ferrate di Verona a Peschiera e a Mantova potranno, durante la tregua, servire all’approvvisionamento delle fortezze di Peschiera e Mantova, a patto espresso che l’approvvisionamento di Peschiera sia terminato nello spazio di due giorni.

Art. 6° Le opere di attacco e di Peschiera rimarranno, durante la tregua, nello stato in cui si trovano.

Art. 7° Le navi mercantili senza distinzione di bandiera avranno libero corso nell’Adriatico.

Villafranca, 8 luglio.

Sottoscritti all’originale,
Vaillant, Della Rocca,
De Martimprey, Hess, Mensdorf.




Firenze 13 luglio 1859, ore 2,40 pom. – È giunta la notizia che la Pace sia sottoscritta fra l’Imperatore dei Francesi e quello d’Austria sopra queste basi.

Confederazione Italiana sotto la presidenza onoraria del Papa.

La Lombardia rimessa al Re di Sardegna.

All’Imperatore d’Austria Venezia, ma dovendo far parte integrante della Confederazione Italiana.



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