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Art. 75.
La leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76.
È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla Legge.
Art. 77.
Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale[1].
Art. 78.
Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare gli Ordini e prescriverne gli Statuti.
Art. 79.
I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80.
Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera, senza l’autorizzazione del Re.
Art. 81.
Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82.
Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite.
- ↑ Carlo Alberto, con suo proclama del 23 marzo 1848, statuiva che la bandiera fosse la tricolore italiana collo Scudo di Savoia sovrapposto.