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LETTERE APOSTOLICHE


DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE


PAPA PIO SETTIMO


CON LE QUALI SI CONDANNA LA SOCIETÀ


detta


DE’ CARBONARI











PIO VESCOVO

SERVO DE’ SERVI DI DIO

A perpetua memoria.



Tanti e così fieri nemici presero sovente a perseguitare la Chiesa dal Redentor Nostro Gesù Cristo fondata sopra ferma pietra, e contro cui, giusta le promesse dello stesso, mai non prevarranno le porte dell’inferno, che se non vi fosse intervenuta tal divina ed immanchevole promessa sembrava che avesse dovuto talvolta temersene la distruzione o per le violenze, o per le manovre, o per gl’inganni de’ medesimi. E ciò che videsi accadere ne’ tempi passati, si è anche in particolar modo rinnovato in questa infelice età nostra, che sembra essere quel tempo estremo prenunziato già tanti secoli innanzi dagli Apostoli, in cui1 sarebbero venuti degl’impostori caminando, a seconda dei proprj desiderj, nella empietà. Poichè sa ognuno quale moltitudine di uomini scellerati in questi difficilissimi tempi siasi insieme riunita contro il Signore, e contro il suo Cristo, ad oggetto principalmente di combattere e distruggere, sebbene con inutile sforzo, la Chiesa, ingannando, e distaccando i fedeli dalla dottrina della Chiesa stessa per mezzo di una vana e fallace filosofia2. Per giungere poi più agevolmente a tale intento, molti di essi formarono occulte Adunanze, e Sette clandestine, sperando di potere in tal modo più liberamente attirare gran numero di persone ad essere complici della loro congiura, e dei loro delitti.

È già gran tempo che questa S. Sede venuta al discoprimento di simili Sette, sollevò contro di esse libera ed alta la voce, ed appalesò le macchinazioni, che quelle segretamente imprendevano contro la Religione non solo, ma ben anche contro la civile società. Nè lasciò di eccitare la diligenza di tutti, onde farli cauti affinchè queste Sette non potessero tentare di eseguire ciò, che iniquamente meditavano. Ma è molto a dolersi che queste sollecitudini dell’Apostolica Sede non abbiano sortito l’esito che Essa si era proposta; e che uomini perversi non abbiano mai desistito dal pravo impegno, onde poi sono finalmente derivati quei mali, che Noi stessi abbiamo veduti: anzi tali uomini, dei quali sempre più cresce la superbia, osarono eziandio d’istituire delle altre nuove segrete società.

Deesi qui nominare quella società non ha guari nata, e diffusa estesamente in Italia, e in altre regioni, la quale comechè sia divisa in più Sette, ed abbia perciò secondo la loro diversità nomi ancora diversi e distinti, in sostanza però e per la unione de’ sentimenti, e de’ delitti, e per una certa lega scambievole è una sola, e comunemente suole chiamarsi dei Carbonari. Affettano in verità costoro uno straordinario impegno ed un singolare rispetto per la Cattolica Religione e per la Persona e la dottrina di Gesù Cristo Salvator nostro, cui osano con nefando ardire di chiamare ancora alcune volte Rettore e gran Maestro della loro Società. Ma questi discorsi che sembrano più dolcemente molli dell’olio, non altro sono, che dardi per ferirne con più sicurezza i meno cauti, adoperati da persone scaltrite, le quali vengono sotto vesti di agnello, ma sono internamente lupi rapaci.

Di fatti quel rigorosissimo giuramento, con cui, ad esempio degli antichi Priscillianisti promettono di non mai manifestare in alcun tempo, e per alcun caso ad uomini non ascritti alla società cosa alcuna che la riguardi, e di non mai comunicare cose spettanti ai gradi superiori, a quelli che sono ne’ gradi inferiori; ed inoltre quelle occulte, ed illegittime conventicole che tengono secondo l’uso di molti Eretici; e l’ammissione in quelle di uomini di qualunque Religione, e Setta, sebbene mancassero altre prove, convincono bastantemente, che nessuna fede dee aversi alli loro surriferiti discorsi.

Ma non vi è bisogno di congetture e di argomenti per dover formare dei lor detti il giudizio che si è di sopra indicato. I libri da essi dati alla luce, ove si descrive il sistema delle loro Adunanze, specialmente de’ gradi superiori, i loro Catechismi, e gli Statuti, ed altri documenti autentici, ed oltre modo rilevanti per far fede, non che le testimonianze di quelli che dopo avere appartenuto a questa Società l’abbandonarono, e ne palesarono a legittimi Giudici gli errori, e le frodi, dimostrano chiaramente, che i Carbonari hanno per principale oggetto di dare a chicchessia ampia licenza di fabbricarsi a proprio talento, e secondo le proprie opinioni la Religione da tenersi, introducendo così l’indifferentismo religioso, di cui appena potrebbe imaginarsi cosa più perniciosa; di profanare e deturpare con certe loro sacrileghe ceremonie la Passione di Gesù Cristo: di farsi scherno degli stessi misterj della Religione Cattolica, e dei Sagramenti della chiesa, a quali sembrano volerne sostituire de’ nuovi da loro con eccesso di empietà inventati; e di rovesciare questa Apostolica Sede, contro la quale, siccome quella in cui sempre risiedette il principato della Cattedra Apostolica3, hanno un odio particolare, e macchinano perciò i più pestiferi e ruinosi progetti.

Nè, come dagli stessi autentici documenti è comprovato, sono meno empj i precetti che la società de’ Carbonari insegna sul costume, sebbene sfacciatamente si vanti di esigere dai suoi seguaci, che mantengano ed esercitino la carità e ogni genere di virtù, e con la massima diligenza si astengano da ogni vizio. Pertanto essa sfrontatamente favorisce lo sfogo delle libidinose voluttà: insegna esser lecito uccidere quelli che manchino al segreto, del quale abbiamo parlato di sopra; e sebbene il Principe degli Apostoli S. Pietro comandi ai Cristiani4 di essere subordinati ad ogni umana creatura a riguardo di Dio, sia al Re come a colui che tiene il Principato, sia ai Duci, come mandati da lui ec.; e l’Apostolo S. Paolo ordini5, che ogni anima sia soggetta alle potestà più sublimi, ciò non ostante quella società insegna, che alzato il vessillo della rivolta, è permesso spogliare della loro autorità i Re, ed ogni altro Imperante, che per somma ingiuria osa chiamare comunemente col titolo di Tiranni.

Questi ed altri non dissimili sono i principj, e gli insegnamenti di questa società, dai quali risultarono recentemente in Italia, per opera de’ Carbonari, quei delitti che sì acerbo dolore arrecarono agli uomini pii ed onesti. Noi dunque i quali siamo stati constituiti vigili Osservatori della Casa d’Israello, che è la Santa Chiesa, e che pel Pastorale Nostro Ministero dobbiamo procurare, che il gregge cristiano, a Noi dalla divina Provvidenza affidato non soffra alcun danno, crediamo di non poterci dispensare in causa sì grave dal porre un freno agl’impuri sforzi di siffatti uomini. Siamo a ciò ancora stimolati dall’esempio della felice memoria di Clemente XII e Benedetto XIV Nostri Predecessori, de’ quali il primo con la Costituzione In eminenti del 28 Aprile 1738, ed il secondo con la Bolla Providas del 18 di Maggio 1751, condannarono e proibirono le Società dei Liberi Muratori ossia Francs Maçons, o con qualunque altro nome chiamate secondo le varietà de’ paesi, e degli idiomi, delle quali società deve forse reputarsi una emanazione, o al certo una imitazione quella de’ Carbonari. E sebbene con due Editti emanati per organo della Nostra Segreteria di Stato Noi abbiamo già severamente proibita questa società, sulle traccie tuttavia de’ lodati nostri Predecessori crediamo di doverla anche più solennemente proscrivere sotto gravi pene, tanto più che i Carbonari pretendono di non essere compresi nelle due citate Costituzioni, nè di soggiacere alle pene in esse sanzionate.

Udita quindi una scelta Congragazione di Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. R. C., e col di lei consiglio, e anche di moto proprio, e per certa scienza, e matura nostra deliberazione, e colla pienezza dell’Apostolica Autorità abbiamo determinato, e decretato di condannare e di proibire, siccome colla presente nostra Costituzione da valere in perpetuo condanniamo e proibiamo la suddetta Società de’ Carbonari, o con qualunque altro nome si chiami, e le sue adunanze, unioni, congregazioni, associazioni, e conventicole.

Laonde a tutti e singoli i Cristiani di ogni stato, grado, condizione, ordine, dignità e preeminenza, o laici, o chierici, tanto secolari che regolari, degni anche di speciale e d’individuale menzione ed espressione, comandiamo strettamente e in virtù di santa obbedienza, che nessuno sotto qualunque pretesto, o mendicato colore ardisca o presuma di entrare nella sopradetta società de’ Carbonari, o in altro modo nominata, di propagarla, fomentarla, e riceverla, od occultarla nelle proprie case, o abitazioni, o in altri luoghi; di ascriversi, o aggregarsi alla medesima, o a qualsiasi suo grado; d’intervenirvi, o di dare il permesso e il comodo, che altrove si aduni; di somministrarle alcuna cosa, o prestarle in qualsivoglia modo consiglio, ajuto, o favore in pubblico, e in privato, direttamente, o indirettamente per se, o per altri; non che di esortare, indurre, provocare, e persuadere altri che si ascrivano, si associno, o intervengano alla medesima società, o ad alcun suo grado, o in qualunque modo la proteggano, e favoriscano: ma comandiamo, che da essa società, e dalle sue adunanze, unioni, congregazioni, conventicole si debbano onninamente tener lontani, sotto pena di Scomunica per chiunque vi contravenga, da incorrersi ipso facto, e senza altra dichiarazione, e dalla quale niuno possa essere assoluto da altri, che da Noi, o da’ Nostri Successori, fuorchè nel punto di morte.

Inoltre comandiamo a tutti, sotto la stessa pena di Scomunica riservata a Noi ed ai Romani Pontefici Nostri Successori, che siano tenuti a denunziare ai Vescovi, o a quelli a’ quali spetta, tutti coloro che sappiano essere ascritti a questa società, o di essersi resi colpevoli di alcuno di quei delitti de’ quali si è fatta di sopra menzione.

Finalmente, acciò più efficacemente si tolga ogni pericolo di errore, condanniamo, e proscriviamo tutti li così detti Catechismi dei Carbonari, e i libri, nei quali dai Carbonari si descrive ciò che suol farsi nelle loro Adunanze i loro Statuti, Codici, e tutti i libri formati per loro difesa o stampati, o manoscritti; e a tutti i Fedeli, sotto la stessa pena di Scomunica maggiore in egual modo riservata, proibiamo di leggere o di ritenere presso di sè i menzionati libri o anche solamente qualcuno di essi, e ordiniamo, che senza alcuna eccezione li consegnino o agli Ordinarj de’ Luoghi, o ad altri a cui appartiene il diritto di riceverli.

Vogliamo poi che alli trasunti, anche impressi, delle presenti nostre Lettere, sottoscritti da un pubblico Notajo, e muniti col sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, si abbia pienamente la stessa fede, che si avrebbe alle medesime Lettere originali, se fossero esibite, o presentate.

Non sia dunque lecito ad alcun uomo di violare, o con temerario ardimento di opporsi a questa Nostra dichiarazione, condanna, mandato, proibizione ed interdetto: se poi alcuno presumesse di ciò attentare, sappia che egli incorrerà la indignazione dell’Onnipotente Iddio, e de’ Beati suoi Apostoli Pietro, e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore, l’anno della Incarnazione del Signore 1821 il 13 di Settembre, l’anno XXII del Nostro Pontificato.

G. CARD.
PRO-DATARIO

E. CARD.
CONSALVI


Visto della Curia
D. Testa


Luogo del Sigillo

F. Lavizzari.

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  1. In Epist. B. Judae Ap. v. 18.
  2. Coloss. Cap. 2 v. 8.
  3. S. Aug. Ep. 43.
  4. Ep. 1 Cap. 2 v. 13.
  5. Rom. Cap. 3 v. 14.


Note

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