< Trattato del diritto delle genti
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I III

§. II.


Dei Trattati.


Per trattare bisogna avere la qualità che si richiede, quella della potenza. L’etichetta esige che sia riconosciuta per tale.

I trattati abbracciando maggiori o minori rapporti in proporzione che gl’interessi si moltiplicano, e che la previdenza si sviluppa, non debbono avere positivamente in mira, fuorchè, la pace.

Se fosse altrimenti, essi tenderebbero a perpetuare la guerra.

Questo scopo sarebbe assurdo, poichè tenderebbe a ricondurre lo stato selvaggio che non conosce alcun trattato.

Finchè dura il trattato, esso toglie all’incertezza dell’arbitrario tutta quella porzione di diritti, che la convenzione abbraccia.

La guerra che gli succede non è più che uno stato di passaggio per arrivare a nuove relazioni pacifiche.

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