< Trattato del diritto delle genti
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VI VIII

§. VII.


Del nemico perverso.


Il diritto delle potenze contro il nemico perverso non conosce alcun limite, non già relativamente alle specie, ma bensì relativamente alla forza de’ mezzi, cioè, esse hanno il diritto d’impiegare contro di lui tutti i mezzi leciti, e di impiegarli sino all’ultimo grado. Ma cosa debbesi intendere per nemico perverso?

Debbesi intendere un nimico più che berbero il quale non si contenta di fruire dell’esercizio del potere che gli permette lo stato di selvaggia indipendenza, ove ciascuna potenza è giudice nella sua propria causa, ma la cui volontà manifestata pubblicamente con parole o con fatti tradisce una massima di condotta, la quale, se diventasse legge generale, renderebbe lo stato di pace impossibile e servirebbe a perpetuar quello di una guerriera brutalità.

Tale è la lesione di tutti i trattati pubblici e di tutte le abitudini convenzionali1: lesione che offende tutti i popoli, minacciando la libertà e l’indipendenza di tutti; lesione che gli provoca tutti a collegarsi per togliergli la potenza di cui abusa.

Ma i popoli alleati per mettere un termine all’abuso del potere non hanno il diritto di dividersi il paese del nemico perverso, nè di cancellare, per così dire, uno Stato dalla terra, poichè questa sarebbe una ingiustizia contro il popolo il quale non può perdere il suo diritto positivo di costituire una società politica.

Si può nulladimeno costringere questo popolo ad adottare una nuova costituzione che sia di sua natura, contraria ai progetti del nemico perverso2.

  1. La condotta di Buonaparte verso il Papa, la Spagna e l’Elettore di Asia.
  2. Nota bene, o lettore, questo paragrafo, e fanne applicazione ai tempi presenti.

Note

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