< La regola di san Benedetto
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Della regola di ricevere i fratelli. CAP. 58.°
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Della regola di ricevere i fratelli.

CAP. 58.°


Venendo qualche persona nuova a convertirsi, non gli si conceda l’ingresso tanto facilmente; ma, come dice l’Apostolo, si provino gli spiriti se vengono da Dio. — Adunque se colui che viene persisterà a picchiare, e, dopo quattro o cinque giorni mostrerà di sopportare pazientemente le ingiurie fattegli e le difficoltà di entrare, e starà saldo nella sua petizione, se gli conceda l’ingresso, e stia nel quartiere degli ospiti per pochi giorni. Di là passi al quartiere dei Novizii, dove mediti, mangi, e dorma. E a lui sia destinato un seniore che sia adatto a guadagnare le anime: il quale lo guardi con occhi scrutatori, e investighi se veramente cerca Iddio, e se si mostra pronto all’opera di Dio, all’obbedienza, alle contumelie. Si annunzino a lui cose dure ed aspre; per le quali si va al Signore: e se avrà promesso di perseverare nella sua stabilità, dopo il giro di due mesi gli si legga questa Regola per intiero, e gli si dica: Ecco la legge sotto cui vuoi militare: se la puoi osservare, entra; ma se non puoi, libero ti parti. — Se tuttavia resterà, allora sia ricondotto nel sopradetto quartiere dei Novizii, e di nuovo sia provato in ogni sofferenza. Dopo il giro di sei mesi gli sia riletta la Regola, perchè conosca a che egli si mette. E se ancora persiste, a capo di quattro mesi di nuovo gli sia riletta la stessa Regola. E se dopo aver seco deliberato, prometterà di osservare tutto, e piegarsi a quanto gli verrà comandato, allora sia ricevuto in Comunità, e sappia che egli è già sotto la legge della Regola, e non gli è più lecito uscire dal monastero, né scuotere dal collo il giogo della regola, che in sì lunga deliberazione poteva egli respingere o abbracciare.

Or colui che dev’essere ricevuto, prometta nell’Oratorio alla presenza di tutti la sua stabilità e la conversione de’ suoi costumi e l’obbedienza, alla presenza di Dio e de’ suoi Santi; onde se mai diversamente operasse, sappia di cadere sotto la condanna di Dio, che egli così sbeffa. Della qual sua promessa faccia petizione nel nome dei Santi, le cui Reliquie ivi sono, e dell’Abbate presente. E scriva essa petizione di sua mano, o almeno, se è illetterato, altri a sua preghiera la scriva, ed ei vi faccia la croce; e con le mani proprie la ponga sull’altare. Dopo che l’avrà posta colà, esso novizio incominci subito questo verso: Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam; et non confundas me ab expectatione mea. — E tutta la comunità ripeta questo verso tre volte, aggiungendovi il Gloria Patri. Allora il fratello novizio si prostri ai piedi di ciascuno, onde preghino per lui: e sin da quel giorno sia ricevuto nella Comunità. Se possiede qualche cosa, o prima la dispensi ai poveri, o facendone solenne donazione, la dia al monastero, niente riservandosi per sé; come colui, che sa da quel giorno non aver potestà nemmeno sul proprio corpo. Subito dunque sia spogliato nell’Oratorio delle sue robe, delle quali è vestito, e prenda l’abito monastico. Ma quelle vesti che gli son tolte, si ripongano nella stanza de’ vestiarii, a conservarsi; onde se un giorno egli acconsentisse al diavolo (che mai non avvenga!), e volesse uscire dal monastero, sia spogliato dell’abito monastico, e venga espulso. Ma quella petizione, che l’Abbate avrà portata via di sopra l’Altare, non gli sia ridata; e si conservi anzi in monastero.

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