Questo testo è completo.
G.U. di pubblicazione: 17 luglio 1860, n. 168

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Vista la Legge 11 giugno 1860, colla quale venne approvato il Trattato in data 24 marzo 1860, di cessione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia;

Vista la Legge 8 volgente luglio, colla quale il Governo del Re vemme autorizzato a provvedere con Decreti Reali al riordinamento del pubblico servizio nelle parti della Savoia, e della già Provincia di Nizza rimaste allo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I Circondari, i Mandamenti, ed i Comuni già facienti parte della Provincia di Nizza e non compresi nel suddetto Trattato di cessione 24 marzo scorso, formeranno provvisoriamente una nuova Provincia avente per Capo-Luogo la città di Porto Maurizio.

Però i Comuni del Mandamento di Tenda, e così pure gli altri Comuni o frazioni di Comuni già spettanti al Circondario di Nizza, nei quali, in attesa del definitivo tracciamento della frontiera, perdura l'Amministrazione dello Stato, faranno intanto parte della Provincia e del Circondario di Cuneo.

Quelli fra i detti Comuni o frazioni che appartenessero a Capi-Luogo di Mandamento od a Comuni ora amministrati dalla Francia, dipenderanno intanto, e sino a che siasi ulteriormente provvisto, dal più vicino Capo-Luogo di Mandamento o Comune dei Regii Stati.

Ferme nel resto le attuali delimitazioni, la città di Porto Maurizio sarà pure Capo-Luogo del Circondario cui ora appartiene.

Art. 2.

Nella Provincia di Porto Maurizio vi sarà un Vice-Governatore con un Consiglio e Personale di Governo sì e come verrà ulteriormente stabilito.

Art. 3.

I Tribunali, i Mandamenti e gli Uffizi tutti i quali dipendevano dalla Corte d'Appello di Nizza, dipenderanno da quella di Genova e faranno parte del suo Distretto, ad eccezione dei Comuni o frazioni di esse aggregati, come all'art. 1, al Circondario di Cuneo, i quali dipenderanno dal Distretto della Corte d'Appello di Torino.

Art. 4.

I territori già spettanti al Circondario di S. Giovanni di Moriana, i quali nella delimitazione della nuova frontiera verso la Francia rimasero allo Stato, faranno parte rispettivamente del Comune più vicino dei Regii Stati, ed apparterranno al Mandamento e Circondario di Susa.

Art. 5.

Le circoscrizioni degli Uffizi delle Ipoteche, siccome correlative alle circoscrizioni giudiziarie, corrisponderanno conseguentemente ad esse.

Art. 6.

Con ulteriori Decreti sarà proveduto all'esecuzione del presente, e delle Leggi in esso richiamate in tutto ciò e quanto rimanga a determinarsi.

Lo stesso Decreto avrà immediata esecuzione.

Ordiniamo che il presente sia munito del Sigillo dello Stato e inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.