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(Politica) (IV secolo a.C.)
Traduzione dal greco di Bernardo Segni (XVI secolo)
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Restaci de’ tre membri proposti a dire del terzo, che è il giudicativo. Di questo adunche piglinsi i modi con la medesima regola tenuta, che la differenza de’ giudizî è ancora ella in tre termini, cioè di che e’ debbino essere composti e di che cosa e’ debbino giudicare, e qualmente e’ debbino essere creati. Io intendo di chi, cioè e’ si debbono creare di tutto il popolo, o di certi: di che cosa, intendo per le sorti dei giudizî, quante elle sieno; e per qualmente intendo se e’ si debbon fare per elezione o per sorte. Dividinsi adunche primieramente le sorti dei giudizî, i quali sono otto a novero. Uno, cioè, che è sopra il rivedere i conti. L’altro sopra l’ingiurie fatte al publico[1]. Il terzo sopra tutte le cose che appartengono allo stato. Il quarto è sopra li magistrati, e sopra li privati di tutti i casi, che è litiganti l’uno coll’altro quanto ai danni. Il quinto sopra li privati contratti che sieno di momento, e[2] ancora sopra gli omicidi e[3] sopra li forestieri. Le sorti dell’omicidio sono ancora più, o considerisi ciò dalli medesimi giudizî o da altri, cioè, o se e’ sono fatti pensatamente o in collera, o dove si confessa il fatto, o dove si disputa s’egli è fatto o non è fatto a ragione. E un quarto modo ci è di giudicare quelle pene che s’impongono agli accusati per omicidî perchè e’ possino tornare, siccome si dice esserne un giudizio in Atene che si chiama la pena del pozzo. E simili cose intervengono di rado e in tempo lungo, e intervengono nelle città grandi rade volte. E quanto a quello che fanno i forestieri l’uno con l’altro, altro giudizio s’usa quando l’omicidio è infra di loro, e altro quando egli è inverso li cittadini. Oltra tutti questi giudizî si dà ancora quello[4] che è sopra il dare e l’avere, che importi una dragma, e non passi le cinque o poco più. Che invero di tutte queste cose si debbe rendere ragione, sebbene elle non entrano sotto la specie dei giudizî.
Ma lascisi il dire di queste, e degli omicidî e delle cose appartenenti ai forestieri, e diciamo dei giudizî appartenenti alla città, i quali se non stanno bene, è forza che vi naschino discordie, e mutazioni di stati. E qui è di necessità o che tutti giudichino di tutte le cose, o per elezione, o per sorte che venghino in tai giudizî, o che tutti giudichino di tutte le cose parte per elezione e parte per sorte, ovvero che di certe cose lo giudichino parte li tratti per sorte, e parte gli eletti in essi giudizî. Questi modi adunche sono quattro e altrettanti sono i particulari, perchè in questi particulari o certi eletti giudicano di tutte le cose, o certe tratti, o parte ne giudicano li tratti, e parte gli eletti, o certi giudizî sono composti d’uomini eletti e di tratti.
E questi modi sono altrettanti che li detti, e di nuovo questi medesimi si raddoppiano in questo modo, cioè, certi ne sono di tutti li cittadini e certi dell’uno e dell’altro modo, com’è dire nel medesimo giudizio è una composizione di tutto il popolo, e di certi determinati, e certi ve n’è fatti con l’elezione, e certi con la sorte, o nell’un modo o nell’altro. Èssi detto adunche in quanti modi si possino adattare i giudizî de’ quali i primi modi sono popolari, tutti quei, dico, che sono composti di tutto il popolo, e che giudicano d’ogni cosa. E li secondi hanno dello stato dei pochi potenti, quei dico, che essendo composti di certi, giudicano sopra ogni cosa. E li terzi hanno dello ottimate e sono da republica tutti quei, dico, che son parte composti di tutto il popolo, e parte di certi.
FINE DEL LIBRO SESTO.